Caccia e Normativa: Puglia, il consigliere regionale Marmo presenta interrogazione riguardo i controlli effettuati dalle Guardie Volontarie Venatorie. Possono contestare il mancato versamento della quota ATC?
“Concetto rafforzato – prosegue Marmo – dalla Corte di Cassazione Penale con sentenza n.6454 del 2/2/2006, che ha acclarato che le competenze degli addetti alla vigilanza venatoria si limitano alle materie – per l’appunto – “venatorie” e non di altro tenore. Tale pronuncia ha dato inequivocabilmente ragione in particolare alla battaglia che da tanti anni porta avanti Giuseppe Testone, un cacciatore monopolitano munito della licenza di caccia sin dal 1951, che da sempre respinge la richiesta di pagare, nella stessa regione in cui paga la tassa di concessione regionale, un’ulteriore somma di 42,00 € a favore dei comitati di gestione “ATC”, anche perché è la stessa Legge Regionale, n.27 del 13/8/1998, che destina automaticamente il 20% dei proventi della tassa regionale a detti Organismi”.
“La sentenza richiamata afferma, in maniera definitiva, – scrive Marmo – quali sono i documenti che il cacciatore deve possedere per poter svolgere l’esercizio venatorio e che, quindi, deve esibire all’atto di un eventuale controllo da parte degli addetti alla vigilanza venatoria. Testone ha sempre sostenuto che la tassa regionale di concessione regionale (prevista dall’art. 23 della legge n. 157 dell’11/02/1992) e la licenza di caccia, autorizzano l’esercizio venatorio su tutto il territorio nazionale. La Regione Puglia si documenti ed adegui i comportamenti dei suoi aventi causa”.
Di seguito la sentenza della Corte di Cassazione Penale n.6454 datata 21 febbraio 2006:
“
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/2/2006 (C.c. 2/2/2006), Sentenza n. 6454
(Pres. Postiglione – Est. Teresi – Ric. Lancellotti – annulla senza rinvio ordinanza del Tribunale di Salerno del 26.09.2005)
CAMERA DI CONSIGLIO DEL 2/2/2006
SENTENZA N.174
REGISTRO GENERALE N. 43773/2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Amedeo Postiglione
1.Dott. Franco Mancini
2.Dott. Alfredo Teresi
3.Dott. Alfredo Maria Lombardi
4.Dott. Amedeo Franco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 26.09.2005 che ha annullato il decreto di convalida di sequestro emesso dal PM il 6.09.2005 ed ha ordinato la restituzione in favore di Lancellotti Giovanni, indagato del reato di cui agli art. 2, comma 1 lett. c e 30 comma 1 lett. b legge n. 157/1.992, del fucile da caccia calibro 12, marca Beretta e di una cartucciera con 20 cartucce calibro 12;
Visti gli atti, l’ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dr. Francesco Salzano, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza;
osserva
Con ordinanza in data 26.09.2005 il Tribunale del riesame di Salerno annullava il decreto di convalida di sequestro emesso dal PM il 6.09.2005 ed ha ordinato la restituzione in favore di Lancellotti Giovanni, indagato del reato di cui agli art. 2, comma 1 lett. c e 30 comma 1 lett. b legge n. 157/1992, del fucile da caccia calibro 12, e di una cartucciera con 20 cartucce allo stesso sequestrati.
Riteneva il Tribunale che il sequestro fosse stato illegittimamente operato da guardie volontarie del WWF alle quali la legge n. 157/1992 non riconosce il relativo potere.
Proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando violazione di legge; mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale escluso che gli agenti del WWF possano procedere a sequestro nella materia venatoria e chiedendo l’annullamento dell’ordinanza.
Il ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le guardie volontarie delle associazioni di protezioni dell’ambiente riconosciute dal Ministero dell’Ambiente (come il WWF) hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria
– “perché la legge 11 febbraio 1992 n. 157 espressamente attribuisce ad esse un compito di vigilanza venatoria sulla “applicazione della presente legge” compreso l’art. 30 relativo alle sanzioni penali (vedi art. 27 lett. D);
– perché l’articolo 28 stessa legge nel definire poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria ricomprende sia il potere ispettivo (la richiesta di esibizione della licenza di porto del fucile per uso di caccia; la richiesta di esibizione del tesserino rilasciato dalla Regione; la richiesta del contrassegno di assicurazione), sia il potere di controllo della fauna abbattuta o catturata (vedi art. 28, 1^ comma) e il potere di accertamento (redazione del verbale) (art. 28, 5^ comma);
– perché la qualifica di polizia giudiziaria a favore delle guardie volontarie non richiedeva una specifica menzione, essendo tali soggetti competenti solo per la materia venatoria, mentre appariva necessaria per altri soggetti pure menzionati nella legge aventi competenza generale;
– perché nel contenuto degli art. 55 e 57 c.p.p. “il prendere notizia dei reati” e’ collegato logicamente in via funzionale al dovere di “impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze” e ciò sembra debba valere anche per le guardie venatorie, naturalmente solo nei limiti del servizio cui sono destinate, anche per una esigenza operativa essenziale nella specifica materia, onde assicurare gli elementi probatori, evitarne la dispersione ed impedire che l’azione antigiuridica possa proseguire (in tal senso si esprime anche la nota 28.3.1994, prot. 1467-44/6 U.L. del Ministero Giustizia)” (Cassazione sezione III n. 1151/1998 RV. 211205).
Ne consegue che il sequestro del fucile e delle cartucce è stato legittimamente operato nell’esercizio dei poteri assegnati alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell’ambiente riconosciute dal Ministero dell’ambiente nella materia venatoria.
L’ordinanza va annullata senza rinvio, sicché rivive il provvedimento annullato
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 2.02.2006
M A S S I M E
Sentenza per esteso
1) Caccia – Guardie volontarie – Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente – Funzioni – Sequestro di un fucile e delle munizioni- Legittimità – Polizia giudiziaria. E’ legittimo il sequestro di un fucile e delle munizioni operato da guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente nella materia venatoria (come il WWF) avendo le stesse qualifica di agenti di polizia giudiziaria (Pres. Postiglione – Est. Teresi – Ric. Lancellotti – annulla senza rinvio ordinanza del Tribunale di Salerno del 26.09.2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/2/2006 (Ud 2/2/2006), Sentenza n. 6454.
”
( 16 maggio 2013 )
Regione Puglia