Caccia e Normativa: Liguria, le modifiche proposte da Francesco Bruzzone alla legge regionale 3/2015 fa chiarezza sulle munizioni al piombo specificando i casi in cui si possono utilizzare.
Sull’uso delle munizioni di piombo per la caccia la Liguria fa scuola. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deciso di non impugnare la modifica alla legge regionale n.3 del 6 febbraio 2015, proposta ad inizio anno dal capogruppo della Lega Nord in Regione Francesco Bruzzone. La normativa chiarisce, in sostanza, i casi in cui si può utilizzare il piombo per cacciare, al fine di evitare i continui ricorsi al Tar delle associazioni animalisti. In sostanza tale tipo di munizioni può essere usato per tutte le forme di caccia, compresa quella agli ungulati, camoscio, capriolo e cinghiale, ma non in quella nella zone umide. Di seguito il testo della norma:
(Modifica all’articolo 39 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni).
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: “1 bis. Nelle zone umide, quali habitat delle specie acquatiche e palustri, come definite dalla convenzione internazionale di Ramsar, l’attività venatoria è consentita esclusivamente con l’uso di munizioni non contenenti piombo. In tutto il restante territorio regionale, per ogni tipologia di caccia, è consentito sia l’uso di munizionamento contenente piombo, sia di munizionamento privo di piombo.”.
( 26 aprile 2015 )
Fonte: SavonaNews