Caccia e Normativa: ANUU Migratoristi fa il punto, fornendo alcune precisazioni normative sugli appostamenti da caccia e l’utilizzo dei richiami vivi, in particolare l’uso degli zimbelli.
Appostamento per la caccia al Colombaccio. “Il mantenimento in loco dei manufatti dopo la chiusura della stagione venatoria (purché, si intende, per un tempo ragionevolmente contenuto) non determina di per sé il venir meno della temporaneità degli appostamenti”; – nessuna norma prescrive che il consenso all’installazione dei palchi da parte del proprietario del fondo “debba essere fornito con atto avente forma scritta, risultando … sufficiente anche il semplice assenso verbale”; – la circostanza che tali strutture siano utilizzate quale ricovero per l’attrezzatura necessaria alla conservazione arborea del bosco “può ritenersi idonea a comprovare l’utilizzo dei palchi (anche) in funzione dell’attività agro-silvo-pastorale”. A seguito della decisione non potranno neppure essere adottate le ulteriori sanzioni che il Comune di Garlenda si era riservato di comminare ritenendo che detti palchi sarebbero stati realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica (TAR Liguria, Sez. I, Pres. Santo Balba, rel. Richard Goso – avv. Andrea Mozzati e Pietro Balletti di Genova – sentenza n. 428/2015 – 381/2014 R.G. ud. 26.03.2015 – dep. 30.04.2015).
L’uso dello Zimbello. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 950/2015 – III sez. penale) afferma che “nella pratica venatoria l’utilizzo dell’uccello è lecito solo quando l’animale sia regolarmente imbracato e non si sottoponga la fauna a violenti strattonamenti, ma ci si limiti a tirarla tanto quanto basta per fare alzare in volo l’animale e per assecondare il rientro nel punto di partenza, senza infliggergli danno”.
Sul punto fin dal 09.06.1995 la Regione Lombardia, con propria circolare dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca – prof. Michele Corti, aveva così precisato: “Si può ritenere, pertanto, rispondente alle disposizioni vigenti l’uso dello zimbello regolarmente imbracato, posizionato su terreno asciutto (ovviamente tale situazione sarà ben diversa qualora venga impiegata una anitra germanata nello specchio d’acqua antistante il capanno di caccia), munito di mangime con un apposito abbeveratoio. Si ricorda, infine, che lo zimbello non deve essere soggetto a strattonamenti per mezzo del filo mosso a distanza dall’appostamento, limitandosi l’azione di trazione ad un contenuto movimento di stimolo per lo svolazzamento.”
Recentemente il Giudice d.ssa Angela Scalise presso il Tribunale di Lodi in data 28.06.2013 (et plurimis) aveva sentenziato “purché non si verifichino degli strattonamenti dell’uccello che funge da richiamo, e tale azione è pienamente consentita (cfr. circolare Regione Lombardia Settore Agricoltura e Foreste del 9 giugno 1995). Tuttavia non è emersa dall’istruttoria prova certa che l’imputato abbia effettuato degli strattonamenti (tali da integrare il reato di maltrattamento) per far volare l’allodola; che, nel caso di specie, non è stato accertato un uso dello zimbello illecito e, quindi, l’imputato Sonzogni Walter deve essere assolto dai reati a lui ascritti (maltrattamento e esercizio della caccia con mezzi vietati) per insussistenza del fatto.”
Pertanto risulterà importante – come da sempre evidenziato – valutare lo stato di salute in concreto dei volatili impiegati in quanto l’utilizzatore risulta essere, al di là di altri elementi atti ad escludere ipotesi di maltrattamento, il vero soggetto operante tra il discrimine dell’uso lecito e l’eventuale maltrattamento operato.
( 12 giugno 2015 )
ANUU Migratoristi