Finalmente giunge il chiarimento definitivo dal Ministero dell’Interno sulla questione della durata del porto d’armi per uso caccia e tiro a volo.
Dopo le numerose richieste e sollecitazioni per maggiori chiarimenti circa le modifiche alla durata del porto d’armi per uso caccia e tiro a volo il Ministero dell’Interno finalmente risponde con una propria circolare.
Con la circolare n.557PAS12982.AP3 del 22 febbraio 2012 il Ministero dell’Interno chiarisce definitivamente che la modifica dell’art.42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza contenuta nel recente decreto di semplificazione non riguarda il porto d’armi per uso caccia e tiro a volo pertanto è da ritenersi che la durata degli stessi resta di sei anni.
Infatti si legge nella circolare in questione: alla lett. b) del medesimo comma 1, è stata introdotta una modifica all’art. 42 del T.U.L.P.S., previo inserimento, al relativo terzo comma (di fatto primo comma a seguito delle abrogazioni intervenute), del periodo: “La licenza ha validità annuale”.
Al riguardo, si precisa che tale novella deve intendersi riferita alla sola validità della licenza di porto d’arma (sia corta che lunga) per difesa personale e, dunque, nulla innova con riguardo alle previsioni – di cui alla vigente normativa di carattere speciale – che prevedono la validità sessennale della licenza di porto d’arma lunga uso caccia (art. 22, comma 9, della l. 11 febbraio 1992, n. 157) e della licenza di porto di fucile per il tiro a volo (articolo unico, legge 18 giugno 1969, n. 323).
Si rasserena quindi il clima di polemiche e malcontento scatenati dalla vaga interpretazione data al decreto di semplificazione che tanto ha impegnato le Associazioni Venatorie, le Federazioni Sportive e del Settore armiero nel chiedere al Ministero dell’Interno, a deputati e senatori, di dare chiarezza alla norma.