ANUU Migratoristi chiarisce sulla durata della validità del porto d’armi per l’esercizio dello sport del tiro a volo e per uso venatorio.
Nel prendere atto delle modifiche al R.D. 773/1931 TULPS introdotte dall’art.13 del D.L. del 9 febbraio 2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, sono da intendersi invariate le durate di validità di sei anni delle licenze di porto d’armi per l’esercizio dello sport del tiro a volo e per l’uso venatorio.
La durata di tali licenze è espressamente indicata nell’articolo unico della L.323/69 e nell’art.22 della L.157/92, norme che non sono state abrogate o modificate espressamente dal sopra citato decreto legge.
Si ritiene, quindi, doveroso evidenziare con assoluta chiarezza che quanto previsto dall’art.13 comma 1 lett. b) del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, si applica alle licenze “la cui durata non è diversamente stabilita dalla legge”.
ANUU Migratoristi