Federcaccia avvisa i cacciatori proprietari di cani che il Tar si è pronunciato favorevolmente alla taglio della coda per particolari esigenze, quindi NO al divieto assoluto.
L’ufficio sportivo FIDC informa i cacciatori cinofili che pochi giorni fa il TAR Lazio ha accolto il ricorso di alcuni club di razza, allevatori e medici veterinari per l’annullamento del divieto di caudotomia come disciplinato dall’Ordinanza 23 marzo 2011 del Ministero della Salute e che era già stata sospesa dal TAR un anno fa.
Il Tribunale Amministrativo del Lazio si è pronunciato sul ricorso per l’annullamento dell’ordinanza “nella parte in cui vieta, all’art. 2 lett. d), gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, nonché alla lettera e) la vendita, l’esposizione e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d)”.
L’ordinanza colpiva in particolare razze come Spinoni, Bracchi Italiani, Kurzhaar, Drahthaar, Spinger Spaniel ed altri destinati a svolgere attività sportiva e/o venatoria e conseguentemente allevatori, addestratori, cinofili e proprietari di esemplari appartenti a queste razze, ma anche gli stessi medici veterinari.
Il Tar ha ritenuto condivisibili i rilievi mossi dai ricorrenti riferiti ad un contrasto (“sintomatico d’illegittimità”) delle disposizioni dell’ordinanza con la circolare interpretativa del Ministro della Salute in data 16.3.2011, emanata ad illustrazione della Convenzione Europea di Strasburgo del 13.11.1987 (ratificata con legge n. 201/2010 e poi entrata in vigore in Italia il 1°.11.2011).
Nella circolare del Ministro vengono “ritenuti legittimi e consentiti gli interventi preventivi di caudotomia, effettuati da un medico veterinario su giudizio motivato e certificato dello stesso, “sui cani impegnati in talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari, quali zone di fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono notoriamente l’animale al rischio di fratture, ferite, e lacerazioni della coda, con ripercussioni sulla salute e sul benessere psico-fisico dell’animale”.
La circolare del Ministro è pienamente coerente, d’altra parte, con l’art.10 della ridetta convenzione europea, la quale, pur vietando in generale gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia per scopi non curativi, li consente tuttavia “se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse dell’animale”.
L’Ordinanza impugnata era già stata sospesa dal TAR per mancanza dei presupposti di urgenza. In materia di caudotomia valgono quindi le disposizioni della Convenzione Europea, ratificata come legge dello Stato italiano.
28 settembre 2012
Federcaccia