Caccia e Armi: l’obbligo di presentazione del certificato medico entro il 4 maggio 2015 per i detentori di armi da fuoco non riguarda i cacciatori.
Per chi detiene un’arma da fuoco, magari ereditata e conservata per motivi affettivi, regolarmente denunciata ma senza essere titolare di apposita licenza di porto d’armi (caccia o sportivo) mancano pochi giorni – la scadenza è il 4 maggio – per adempiere all’obbligo di presentare il certificato medico previsto per il rilascio del nulla osta all’acquisto/detenzione di armi, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data del 5 Novembre 2013 (come nel caso dei titolari di licenza di porto d’armi in corso di validità). Questo significa che i cacciatori in possesso di licenza di caccia, sono esenti da tale obbligo, avendovi adempiuto al momento del rinnovo della licenza stessa. Lo si legge sul sito della Polizia di Stato (https://www.poliziadistato.it/articolo/view/36638/) che, commentando le novità introdotte con il decreto legislativo n 121 del 29 settembre 2013, entrato in vigore il 5 novembre rammenta che “Sono esentati dall’obbligo di presentazione (del certificato medico di idoneità psicofisica per la detenzione e l’acquisizione di armi ndr) coloro che nei sei anni antecedenti l’entrata in vigore del decreto, abbiano già consegnato il certificato al momento della richiesta di una licenza di porto d’armi o di un nulla osta all’acquisto di armi”.
( 4 marzo 2015 )
Federcaccia