Lo scorso 2 agosto, dunque cinque giorni fa, la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna si è riunita per esaminare l’articolo 11 della Legge Regionale numero 14 dello scorso 18 luglio. Si sta parlando della somministrazione di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione al cinghiale: la giunta ha cercato di capire come disciplinare al meglio questo utilizzo che riguarda il prelievo in vigore dal 15 aprile al 31 gennaio, come previsto dal calendario venatorio regionale.
Per rendere efficace la caccia di selezione, bisogna gestire in maniera ottimale l’impiego delle fonti alimentari attrattive verso il punto di sparo: senza queste fonti, infatti, la potenzialità del prelievo si riduce drasticamente. La pratica non deve diventare una fonte di sostentamento e per attrarre i cinghiali occorre predisporre non più di un punto di alimentazione ogni 50 ettari di superficie dell’unità territoriale di gestione.
In aggiunta, va usato esclusivamente il mais in granella, senza dimenticare che la somministrazione alimentare va sospesa una volta terminata la caccia o nel momento in cui si completano gli abbattimenti che sono stati autorizzati. Il quantitativo massimo di granella, poi, non deve superare un chilo di peso. La violazione di queste prescrizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore.