Ecco cosa si legge nella sentenza dei giudici del TAR: “Rilevato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non risulta assistito da sufficiente fumus boni iuris, poiché le caratteristiche delle singole zone e la distinzione tra aree vocate e non sono state tenute presenti dall’amministrazione nella determinazione della entità numerica e qualitativa del prelievo per ciascuna delle 540 unità di gestione – avvenuta in conformità al parere ISPRA e non contestata nel presente giudizio – mentre la deroga regionale, rispetto al parere ISPRA, relativa alla tempistica di esecuzione del prelievo, appare corredata da parte dell’Amministrazione di apparato motivazionale adeguato“.
L’ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Come rilevato dall’associazione venatoria, l’impressione immediata è che l’argomento non terminerà con questa pronuncia e ci saranno novità nelle prossime settimane.