Caccia, varate le nuove regole per i capanni. – LA DELIBERA – Applica la nuova legge regionale approvata a settembre. Fissate le diverse tipologie: niente autorizzazione soltanto per quelli “giornalieri”, rimossi subito. Per gli altri ci sono procedure più o meno semplici.
VENEZIA – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla caccia Daniele Stival, ha approvato le nuove disposizioni in materia di appostamenti per la caccia, vale a dire i capanni dei cacciatori, e «nello specifico – sottolinea una nota – gli indirizzi applicativi in materia di titoli edilizio e paesaggistico per la realizzazione di strutture adibite ad appostamento per l’esercizio della caccia». Il tutto dopo che in Consiglio regionale in settembre è stata varata una nuova legge veneta che ha superato lo stop giunto dalla Corte costituzionale rispetto alle regole precedenti. «Era necessario intervenire – spiega Stival – e procedere alla definizione urgente di un intervento legislativo regionale in grado di fornire una cornice di riferimento il più possibile esaustiva in ordine alle incombenze autorizzative legate all’allestimento e alla permanenza “in situ” dei manufatti costituenti appostamento di caccia, sotto il duplice profilo edificatorio e paesaggistico. Così abbiamo rimediato a un sostanziale vuoto normativo che esponeva istituzioni e cittadini a una incertezza di diritto con pesanti conseguenze in termini di violazioni di legge con risvolti anche di natura penale».
CACCIA – REGOLE DIVERSIFICATE. Vengono quindi indicate diverse tipologie di capanni: «strutture precarie/temporanee; strutture soggette ad apposita disciplina a seconda del tipo di caccia o della tipologia di appostamento che comprendono le strutture per la caccia da appostamento agli ungulati e ai colombacci, gli appostamenti di caccia in territorio a gestione programmata vallivo lagunare e le strutture per caccia da appostamento integralmente rimosse al termine della giornata venatoria (appostamenti giornalieri); strutture fisse (permanenti, ovvero non precarie); appostamenti che non costituiscono opera edilizia».
CACCIA – LE TIPOLOGIE. Per la “struttura per appostamento precaria/temporanea” è previsto che vada rimossa entro 90 giorni dall’allestimento, con obbligo di presentare comunicazione al Comune; se resta per più di 90 giorni è obbligatoria invece la Dia-dichiarazione inizio attività edilizia. Si applica un’autorizzazione paesaggistica semplificata. Per la “struttura per la caccia da appostamento agli ungulati” va data comunicazione al Comune e non occorre l’autorizzazione paesaggistica, a patto che il capanno sia realizzato interamente in legno, abbia il piano di calpestio al massimo a 9 metri dal piano di campagna (e non più ampia di tre metri quadri) e l’altezza massima della copertura pari a 12 metri. Non ci devono essere allacciamenti, opere di urbanizzazione o stufe per il riscaldamento. Per la “struttura per la caccia da appostamento ai colombacci” va presentata comunicazione al Comune a patto che la struttura sia «correttamente mimetizzata e realizzata, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi». Anche in questo caso vietati allacciamenti, opere di urbanizzazione e riscaldamento. Se la struttura è fissa (vedi sotto) serve l’autorizzazione paesaggistica. Per la “struttura per appostamento di caccia in territorio a gestione programmata vallivo lagunare” serve una comunicazione al Comune competente, senza alcuna autorizzazione. Per la “struttura per appostamento rimossa giornalmente” non serve alcuna autorizzazione (neanche paesaggistica) né comunicazione.
CACCIA – APPOSTAMENTI E STRUTTURE FISSE. Per gli “appostamenti che non costituiscono opera edilizia” non si applicano le norme vigenti in materia edilizia e paesaggistica: si tratta di «quegli appostamenti approntati esclusivamente mediante l’assemblaggio di elementi vegetali naturali (rami, frasche, canne), senza l’impiego di alcun materiale costruttivo (metallo, mattone,ecc.) appoggiati e non ancorati al terreno e privi di qualsiasi basamento». Infine per “strutture fisse” si intendono tutte quelle «per la caccia da appostamento che non rientrano né tra le strutture precarie/temporanee, né tra le strutture soggette ad apposita disciplina (ungulati, colombacci, appostamenti in territorio a caccia programmata lagunare vallivo, appostamenti giornalieri), né tra gli appostamenti che non costituiscono opera edilizia». Per queste servono le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche.
30.10.2013
Giornale di Vicenza