Caccia e controlli. Il Consiglio di Stato fa chiarimenti sulle competenze delle Guardie Zoofile con una propria sentenza al ricorso della Lega per l’Abolizione della Caccia con la quale si chiedeva l’annullamento dei decreti della Prefettura di Torino nella parte in cui limitano la competenza delle guardie volontarie zoofile alla vigilanza rivolta ai soli animali d’affezione; secondo tali decreti prefettizi le Guardie Zoofile che contravvenissero ai loro contenuti svolgendo mansioni diverse potevano ricadere in violazioni di legge ed eccesso di potere.
Scopo della LAC era concedere agli addetti alla vigilanza zoofila l’attribuzione della funzione di vigilanza per la prevenzione e repressione delle infrazioni previste dai regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nei limiti delle leggi nazionali e regionali in materia, in pratica la possibilità di controllare ed eventualmente sanzionare i cacciatori.
Dopo una prima bocciatura del TAR Piemonte con sentenza n.1315 del 14 agosto 2015 gli animalisti avevano presentato ricorso in appello puntando sulla “errata” interpretazione da parte dell’Amministrazione nell’interpretare l’art. 6, secondo comma, della legge 20 luglio 2004, n.189, ai sensi del quale “la vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”.
Secondo la LAV inoltre l’interpretazione limitatrice della loro possibilità di azione contrasta con l’art. 5 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 6, ai sensi del quale, “fermi rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e comunità montane per la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico”.
Ciò nonostante, vista la normativa vigente, i giudici hanno ammesso la possibilità che le guardie zoofile collaborino con le amministrazioni ma non le ammette affatto a svolgere attività generalizzata di tutela a favore di specie diverse da quelle inquadrabili come animali d’affezione.
In conclusione, – si spiega nella sentenza – l’impugnazione proposta si appalesa infondata, e deve essere respinta non ammettendo quindi la competenza delle Guardie Zoofile ad attività autonoma di vigilanza e comunque sempre e solo nell’alveo di competenza degli animali d’affezione. A tale sentenza soggiacciono ovviamente anche le guardie zoofile dell’ENPA che per anni hanno goduto di una sorta di tacito benestare.
la sentenza non essendo in camere riunite è catalogabile solo come parere, ma che può essere ribaltato come già successo ultimamente, da altre camere giudiziarie, è quindi compito esclusivo del Legislatore a fornire chiarezza sulla normativa e non il giudice che fornisce una sua interpretazione.