Caccia: Chieti, interrogazione del consigliere D’Amico sulla proroga, disposta dalla Provincia a seguito della richiesta da parte dell’ATC Vastese, per il prelievo venatorio della lepre.
Proseguendo il consigliere ha aggiunto, “Questo emerge perché, nel Vastese, la caccia è stata posticipata al 2 ottobre prossimo, in luogo del 15 settembre come previsto dal calendario venatorio regionale, mentre nell’ATC Chietino – Lancianese non c’è stata medesima decisione. Tutto questo nonostante il territorio, dal punto di vista venatorio, è fortemente omogeneo. La norma vigente consente ai Comitati di Gestione degli Atc di avanzare richieste di anticipo e/o posticipo dell’apertura e chiusura della caccia per determinate specie di selvaggina. Le richieste debbono essere motivate.”
Continuando D’Amico ha poi attaccato, “La Provincia non può, ne deve, subire passivamente senza gli adeguati approfondimenti ed assumere il parere della Consulta della Caccia che rappresenta l’organo tecnico e rappresentativo di tutti i portatori d’interesse del mondo venatorio, agricolo ed ambientalista. Nel caso della delibera di giunta che ha posticipato l’apertura della caccia alla lepre nel Vastese al 2/10/2013 questo non è avvenuto. E’ una decisione parziale ed arbitraria che obbedisce alle logica politica adottata in questi anni dal centrodestra a guida Udc in provincia di Chieti di silente e supina ubbidienza ai prepotenti voleri del Consigliere delegato alla caccia, Giovanni Staniscia, che rappresenta il “deus ex machina” di tutto il mondo venatorio provinciale.”
Infine il consigliere D’Amico ha concluso, “La provincia, ai sensi dei contenuti della L.R. 10/2004, ha poteri di sorveglianza, indirizzo e controllo in materia venatoria non di sudditanza e silente ubbidienza. Per conoscere motivi e ragioni di questa scelta scellerata ho presentato una puntuale e specifica interrogazione consiliare alla quale troverò risposta in aula al primo Consiglio Provinciale utile”.
Di seguito il testo dell’interrogazione presentata dal consigliere D’Amico:
“
Oggetto: Interrogazione consiliare con richiesta di risposta in aula sul tema “Posticipo apertura caccia alla lepre al 2/10/2013 – A.T.C. Vastese”;
Il sottoscritto Consigliere Provinciale
C O N S I D E R A T O che
– con delibera di Giunta n. 235 del 6/9/2013 si è posticipata l’apertura della caccia alla lepre al 2/10/2013 su formale richiesta avanzata dall’Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) del Vastese;
– ai sensi dei contenuti della L.R. 10/2004 e s.m.i. nonché del calendario venatorio 20013/2014 è delegata alle Province la possibilità di anticipare e/o posticipare, su motivate ragioni, l’apertura della caccia a specifiche specie di selvaggina;
– le ragioni addotte dall’A.T.C. Vastese sono ragionevoli e condivisibili per posticipare l’apertura della caccia alla lepre anche se non suffragate da evidenti e sostenibili questioni scientifiche
A C C L A R A T O che
– la Provincia in materia di caccia esercita una funzione di vigilanza, controllo ed indirizzo;
– la decisione assunta dall’On. Giunta Provinciale è fortemente e visibilmente parziale alla luce del fatto che, solo una parte del territorio (A.T.C. Vastese), è interessato al posticipo dell’apertura della caccia alla lepre pur risultando lo stesso fortemente omogeneo;
– la decisione appare di supina “ubbidienza” alle volontà di terzi che tradisce lo spirito della norma vigente e dell’autorevolezza in capo all’organo di governo;
– la determinazione non è stata suffragata da alcun supporto tecnico della Consulta Provinciale della Caccia;
– la scelta effettuata allarga, di fatto, il periodo della caccia alla lepre di 20 giorni in ragione del fatto della possibilità, concessa dalla norma ai cacciatori, di poter cacciare in entrambi gli A.T.C., su specifica domanda, contravvenendo alle principali ragioni contenute in delibera oggetto del posticipo di apertura nell’ambito Vastese;
in ragione di tutto ciò Interroga la SV I.llma ai fini di conoscere e sapere quanto segue:
– per quale ragione si è adempiuto alla sola richiesta avanzata dall’A.T.C. Vastese;
– per quale motivo medesima decisione non si è prodotta anche per l’omologo A.T.C. Chietino – Lancianese in ragione dell’assoluta omogeneità del territorio;
– se non ritiene, anche tardivamente, di estendere medesima decisione all’A.T.C. Chietino – Lancianese.
”
18 settembre 2013
Fonte: AltoMolise