Caccia: Campania, nella giornata di oggi il Bollettino Ufficiale della Regione Campania ha pubblicato la nuova legge regionale sulla caccia.
Sul B.U.R.C., Bollettino Ufficiale della Regione Campania, n.49 del 9.9.2013 è stata pubblicata la: Legge Regionale n.12 del 6 settembre 2013 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012, N. 26 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA IN CAMPANIA)”.
(Pianificazione faunistico venatoria. Strumenti di attuazione)
1. Gli obiettivi sono perseguiti mediante:
a) la destinazione di una quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale, non inferiore al venti per cento e non superiore al trenta per cento del totale a protezione della fauna selvatica. In detta percentuale sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnata da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole;
b) la destinazione di una quota massima del dieci per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia all’istituzione di strutture per la gestione privata della caccia;
c) la destinazione della rimanente parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale a forme di gestione programmata della caccia previste dall’articolo 36 e seguenti.
1 bis) La Giunta Regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede alla rideterminazione dei confini delle aree destinate a protezione della fauna selvatica di competenza regionale, al fine di rispettare i criteri di cui al comma 1 e di riequilibrare la distribuzione delle stesse sull’intero territorio regionale.
2. La quota del dieci per cento di territorio da destinare a gestione privata è sottratta alla gestione programmata man mano che sono autorizzate ed istituite strutture private di gestione dell’attività.
(Controllo e prevenzione dei danni da popolazioni di cinghiale in soprannumero)
1. La Giunta regionale, per monitorare le popolazioni di cinghiali in soprannumero ed i relativi danni, provvede a mezzo degli uffici regionali competenti alla raccolta, all’archiviazione ed all’elaborazione informatica dei dati relativi:
a) alle popolazioni di cinghiale;
b) ai danni arrecati da tale specie;
c) ai relativi abbattimenti eseguiti sia in regime di caccia ordinaria sia di controllo selettivo.Le informazioni sono fornite semestralmente dalle Province, dagli ATC e dagli organi di gestione delle Aree protette nazionali e regionali.
La caccia alla beccaccia è consentita dalle ore 7,30 fino alle ore 16.00. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
L’addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita è consentito, nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l’attività venatoria, esclusi i giorni di silenzio venatorio. Le Province, con provvedimento di Giunta, possono autorizzare l’anticipo fino a quarantacinque giorni, ad esclusione del martedì e venerdì, delle attività di addestramento cani in aree circoscritte dopo aver accertato l’assenza di esemplari di fauna selvatica in fase di nidificazione o di dipendenza della prole dai genitori.
(Gestione programmata della caccia)
1 La Giunta Regionale, su parere della commissione consiliare competente in materia, sentito il CTFVR, ripartisce il territorio destinato alla caccia programmata, di cui al comma 1, lettera c) dell’articolo 9, in ATC, destinati alla caccia programmata, di superficie non inferiore a 45.000 ettari, anche ricadenti in più Province o articolati in sub comprensori, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
2. Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania ha diritto all’accesso con residenza venatoria, per l’intera stagione di caccia, in uno degli ATC istituiti nella Regione. La richiesta deve essere formulata all’Ufficio provinciale competente per l’ATC richiesto, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascun anno, indicando anche l’ordine di preferenza per ciascun altro ATC In assenza di domanda, la richiesta relativa all’anno precedente si intende confermata per l’anno in corso. Elementi della richiesta non più rispondenti all’attualità, o il mancato pagamento della quota di partecipazione, rendono nulla la domanda e determinano l’obbligo della sua riformulazione. Ai cacciatori iscritti ad un ATC della Campania può essere consentito, nei limiti della disponibilità dei posti e subordinatamente al consenso degli organi di gestione, di esercitare la caccia all’avifauna migratoria, in un ATC diverso da quello di appartenenza, previo versamento alla Regione di una quota pari a quella versata per la residenza venatoria e comunicando i dati del versamento entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno a pena di esclusione.
I cacciatori ammessi in un ATC della Campania per l’intera stagione venatoria, versando alla Regione una quota ulteriore pari a quella di partecipazione, possono esercitare la caccia, esclusivamente su avifauna migratoria, in altri ATC, a scelta, per cinquanta giornate; tale diritto è subordinato per ciascuna giornata alla disponibilità di posti ed al preventivo consenso degli organi di gestione nel rispetto della densità venatoria giornaliera.
Al fine di razionalizzare e contenere la spesa delle amministrazioni pubbliche, per pervenire ad un miglioramento dei saldi dei bilanci di ciascuna amministrazione, contribuendo al processo di risanamento della finanza pubblica, la partecipazione ai comitati ed agli organi di gestione previsti dalla presente legge è a titolo gratuito.
9 settembre 2013
EPS Campania