Tra le forme consentite di caccia c’è quella di appostamento che prevede quale prerogativa la possibilità di costruire in maniera stabile o temporanea un appostamento – che i cacciatori conoscono come capanno – ove attendere l’arrivo della selvaggina. La normativa nazionale detta specifiche regole per la loro costituzione e le possibilità di caccia consentite.
APPOSTAMENTI FISSI:
Hanno il carattere della stabilità temporanea e giuridicamente definiti come quelli “costruiti con materiali solidi con preparazione di sito, destinati all’esercizio venatorio amplino per un’intera stagione di caccia, quali: capanni, imbarcazioni e zattere stabilmente ancorate e simili collocate nelle paludi, negli stagni e ai margini di specchi d’acqua naturali o artificiali” Gli appostamenti fissi si distinguono inoltre in:
Appostamento fisso ordinario destinato alle attività di caccia alla piccola migratoria.
Appostamento fisso per colombaccio destinato alla specifica attività venatoria rivolta al columbiforme.
Appostamento fisso per acquatici destinato alla caccia ad anatidi e trampolieri. Tutte le tre tipologie prevedono una ulteriore distinzione se con utilizzo di richiami vivi e senza utilizzo di richiami vivi.
Tale distinzione deve essere opportunamente indicata all’atto della formale richiesta all’amministrazione competente.
La realizzazione degli appostamenti fissi prevede il rispetto di definite distanze. Nello specifico devono essere realizzati a distanza non inferiore a:
400 metri dalle Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica.
200 metri da altri appostamenti fissi.
Per gli appostamenti fissi al colombaccio la distanza di rispetto da analogo appostamento deve essere di minimo 500 metri.
Per la particolare tipologia di caccia degli appostamenti al colombaccio possono essere creati anche ulteriori capanni che si trovino entro il raggio di 50 metri dal capanno principale. Gli appostamenti fissi non possono essere arbitrariamente creati ma occorre richiedere specifica autorizzazione all’Amministrazione Provinciale che ha valenza triennale. Ovviamente essendo di fatto l’appostamento fisso un insediamento avente carattere di stabilità è necessario dotarsi dell’autorizzazione del proprietario del terreno nel quale insiste.Gli appostamenti fissi devono essere contraddistinti da tabelle di segnalazione della loro presenza.
Il massimo numero di concessioni di appostamento fisso per ogni cacciatore è due.
Relativamente alla scelta delle forme di caccia esclusive sono disciplinati come segue:
Forma di caccia di tipo B – vi fanno parte gli appostamenti fissi con l’utilizzo di richiami vivi e gli appostamenti agli acquatici con l’utilizzo dei richiami vivi.
Forme di caccia di tipo C – vi appartengono gli appostamenti fissi al colombaccio con o senza richiami, gli appostamenti senza richiami vivi e gli appostamenti agli acquatici senza richiami vivi.
Per gli appostamenti con richiami vivi il massimo numero consentito degli stessi è di 40. APPOSTAMENTI TEMPORANEI Sono appostamenti di caccia che non avendo il carattere della permanenza possono essere eliminati al termine della giornata venatoria.Per la preparazione degli stessi la legge tutela le attività agricole del luogo definendo che la loro creazione non possono essere utilizzate parti tagliate di piante da frutto o aventi comunque interesse economico (da legno).
Tali essenze possono essere convenientemente utilizzate solo nel caso che siano residui di potatura.
Non possono inoltre essere utilizzate parti di specie appartenenti alla flora spontanea protetta. Gli appostamenti temporanei possono perciò essere costruiti con parti di pianta non appartenenti alla flora protetta, residui di potatura o in alternativa con materiale sintetico; in entrambi i casi debbono avere il requisito della immediata rimovibilità.
La loro predisposizione deve rispettare alcune distanze minime:
Non meno di 200 metri dagli appostamenti fissi.
Non meno di 100 metri dalle Oasi di Protezione, dalle Zone di ripopolamento e cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica.
Non meno di 100 metri da altro appostamento temporaneo.
Nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni e a posto di lavoro. Nel caso di sparo verso tali strutture la distanza si innalza a non meno di 150 metri.
Non meno di 50 metri da vie di comunicazione ferroviarie, strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali o interpoderali. Tale distanza in caso di sparo in direzione delle stesse si innalza a non meno di 150 metri.
Nella valutazione dell’appostamento occorre ulteriomente ricordare che è vietato sparare a non meno di 150 metri nella direzione di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, stabbi stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo- pastorale.
La predisposizione dell’appostamento temporaneo non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa o del proprietario del fondo.
Il numero massimo di richiami vivi utilizzabili in appostamento temporaneo è di 10. Negli appostamenti fissi e temporanei è fatto divieto di:
Esercitare la caccia a coturnice, pernice rossa, starna, fagiano, lepre (fauna stanziale)
Esercitare la caccia a beccaccia e beccaccino (fauna migratoria)
Utilizzare e detenere richiami vivi accecati e/o mutilati
Utilizzare richiami acustici elettronici
Cacciare in botte