Altra bocciatura per gli ambientalisti che si sono visti respingere TAR di Brescia la richiesta di misura cautelare contro il Calendario Venatorio della provincia.
Nella giornata di ieri, 16 Novembre 2011, il Tar di Brescia ha emesso apposita ordinanza con la quale ha respinto il ricorso presentato dagli ambientalisti di Enpa, Lav, Wwf e Legambiente avverso il Calendario Venatorio provinciale.
All’udienza di valutazione erano presenti in difesa del provvedimento i rappresentati della Provincia di Brescia, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e, presentandosi ad opponendum, i rappresentanti dell’ANUU Migratoristi.
Il Tribunale Amministrativo Regionale motiva ampiamente la propria decisione innanzitutto rappresentando alcuni vizi dello stesso ricorso e poi facendo presente che “non risulta fornito alcun principio di prova che la Provincia abbia disatteso il parere dell’ISPRA, mentre la deliberazione n. 239 del 20 giugno 2011 dà espressamente conto di un’operazione di bilanciamento degli interessi e delle esigenze di conservazione delle specie, da un lato, e della necessità di garantire la conservazione della radicata tradizione della caccia, dall’altro, di tal che non può ritenersi comprovato il dedotto difetto di motivazione”.
Inoltre rappresenta il TAR che “in concreto non appare meritevole di positivo apprezzamento l’istanza cautelare in esame, in quanto le generiche, ancorché non certo rispettose del principio di sinteticità degli atti processuali, censure dedotte non appaiono idonee a consentire di individuare specifiche violazioni della normativa comunitaria, pur di natura self-executing. Quest’ultima, infatti non individua direttamente le specie cacciabili, rimettendo tale compito alle autorità statali, ma introduce limiti direttamente applicabili solo in relazione al calendario, peraltro individuato con legge regionale la cui legittimità non risulta essere oggetto di specifica censura. Anche gli ulteriori profili dedotti non appaiono assistiti da sufficienti elementi di fumus boni iuris”.
Si evidenzia ancora nell’Ordinanza del TAR che “la valutazione di incidenza non risulta essere prescritta per l’adozione dei calendari venatori ed è stato comunque compiuta per quella parte del territorio che è classificata come zona di protezione ad essa soggetta (e cioè relativamente al Piano di gestione del Parco Alto Garda)” ed ancora “che i limiti di prelievo risultano essere stati indicati previo censimento e tenuto conto dei risultati dello stesso, prevedendo, per il loro rispetto, un apposito sistema di controllo”.
Infine come ultima considerazione, ma non meno importante, i giudici rappresentano che “anche la previsione delle forme di caccia ammesse (fissa e vagante) è da imputarsi alla legge regionale, non censurata, fermo restando che, come parrebbe desumibile dalla stessa Guida interpretativa alla normativa comunitaria, non risulta comunque dimostrato che l’esercizio della facoltà di individuazione dei calendari venatori incida in concreto sulla conservazione della fauna”.