Nei giorni scorsi la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla recente Legge della provincia di Bolzano sulla caccia dichiarandone costituzionalmente illegittime alcune sue parti.
La normativa che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha voluto sottoporre all’esame di legittimità costituzionale è Legge Provinciale della Provincia di Bolzano n.14 del 12 dicembre 2011 che ha modificato parte della precedente Legge Provinciale n.14/1987 contenente le norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia.
In particolare i contenuti della Legge Provinciale dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Consulta riguardano soprattutto alcune novità come la possibilità di consentire la caccia fino al 10 gennaio per le specie Lepre e Merlo e dal 16 dicembre, per tutti i giorni della settimana, alle specie Cesena, Merlo e Tordo bottaccio; l’esclusione dei piccioni domestici inselvatichiti nella definizione di fauna selvatica; l’autorizzazione a praticare l’attività venatoria sia in forma vagante, che mediante appostamento fisso, contrastante con quanto disposto dalla Legge n.157 del 1992; la parte della normativa che dava facoltà all’assessore provinciale di individuare modalità e tempi per il prelievo in deroga della nutria al fine di contenere la specie senza attenersi al parere dell’ISPRA.
Al contrario invece la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale in merito all’art. 36-bis nella Legge Provinciale esaminata, il quale prevede l’istituzione da parte dell’associazione dei cacciatori di un fondo di garanzia (con contributi finanziari annuali relativi al 5 e il 10% della tassa di concessione venatoria), da utilizzare per indennizzare ogni danno arrecato alle colture agricole e forestali dalla fauna selvatica cacciabile.
Allo stesso modo sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti la parte della normativa che consente la caccia alle specie Cesena e Tordo Bottaccio fino al 10 gennaio e quella con la quale è stato previsto che i provvedimenti di approvazione relativi ad opere o progetti che abbiano avuto una valutazione di incidenza negativa, dispongano misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica Natura 2000, previa comunicazione alla Commissione europea.
20 dicembre 2012