Il TAR di Brescia respinge il ricorso degli ambientalisti riguardante i roccoli per la cattura di richiami vivi per i cacciatori.
Con propria sentenza n.1931/2012 il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ha respinto il ricorso presentato da alcune sigle ambientaliste avverso la delibera della Giunta Provinciale n.433 del 3 ottobre 2011, con la quale veniva autorizzata l’apertura degli impianti per la cattura di richiami vivi da distribuire poi gratuitamente ai cacciatori.
Proponenti il ricorso erano state le associazioni ambientaliste LAC, Lega per l’Abolizione della Caccia e WWF Italia al fine di chiedere la sospensione del provvedimento in questione ma il Tar di Brescia ha respinto il ricorso; in merito ha infatti spiegato l’assessore Alessandro Cottini, “Con questo verdetto il Tar da ragione nel merito agli atti amministrativi che il servizio Caccia e Pesca della Provincia di Bergamo ha approntato sia sulla questione della cattura dei richiami vivi per fini di richiamo, nonché sull’attivazione degli impianti, ovvero “roccoli””.
La Provincia di Bergamo aveva autorizzato 24 impianti per la cattura di uccelli da richiamo a fronte dei 27 consentiti invece dalla Legge regionale; i giudici del Tar quindi hanno potuto constatare la bontà dell’operato procedimentale dell’Amministrazione provinciale “dal vaglio documentato delle esigenze di richiami vivi da parte dei cacciatori alla ridefinizione del numero di esemplari da catturare sulla base delle effettive esigenze” come riportato nella stessa sentenza.
Si può leggere inoltre nella sentenza del Tar, “Per fare un confronto, la Legge regionale ha riconosciuto alla Provincia di Bergamo la cattura di 17.492 esemplari per la stagione venatoria 2011/ 2012. mentre che per la stagione venatoria 2010/2011 ne aveva permesso la cattura di 19.105. La riduzione disposta dalla Regione è significativa (8,44%) e su questa base la Provincia ha inciso ulteriormente autorizzando la cattura di 14.468 esemplari (ossia il 17,29% in meno rispetto al contingente stabilito dalla Regione per il 2011/ 2012)”.
Infine i giudici con la medesima sentenza riconoscono che “Anche il censimento è stato condotto in modo formalmente corretto, in quanto gli uffici provinciali hanno chiesto per il 2011 a tutti i cacciatori residente (13.250) la compilazione di un’apposita scheda da restituire entro il 31 marzo 2011 al momento della riconsegna del tesserino venatorio. Non sembra quindi che la partecipazione al censimento sia stata lasciata alla disponibilità dei singoli cacciatori”.