La legge consente oggi al cacciatore di utilizzare cinque cartucce nel caricatore per l’esercizio della caccia al cinghiale. Ovvie contestazioni potrebbero sorgere per stabilire se il cacciatore al momento del controllo stia esercitando o meno la caccia al cinghiale. Infatti, la legge non ha specificato cosa si intende per “esercizio della caccia al cinghiale”.
Si consideri il caso di un cacciatore che violi le norme stabilite dai vari regolamenti per l’esercizio della caccia al cinghiale, utilizzando un fucile a canna rigata a caricamento semiautomatico contenente più di due cartucce. Ad esempio, il cacciatore abbatte un cinghiale, in periodo consentito, non esercitando la caccia in battuta (nonostante il regolamento specifico imponga tale unica tipologia di caccia), ma da solo. In tal caso si potrà ritenere violata (anche) la disposizione dell’art.13 in esame?
Il mancato rispetto di una disposizione regolamentare sull’esercizio della caccia al cinghiale potrebbe rendere applicabile la sanzione penale, prevista dall’art. 30 lett. h della legge 157/1992, per chi utilizza il fucile con un numero di cartucce nel caricatore superiore a due?
Oppure bisogna guardare all’aspetto sostanziale, ossia a cosa si caccia in concreto, a prescindere dalle regole imposte per quella particolare tipologia di caccia?
La questione non è di poco conto, considerato che la violazione dell’art. 13 è sanzionata penalmente. L’interpretazione letterale della norma dovrebbe condurre a ritenere configurato il reato solo se si cacciano specie diverse dal cinghiale, con un numero di cartucce non consentito. Tuttavia, conoscendo il rigore con cui vengono trattati casi in cui si violino norme a tutela della fauna selvatica, si esprimono forti dubbi che la giurisprudenza si assesterà sui posizioni più tolleranti.
Ad ogni modo, se si volesse aderire alla tesi più rigorosa, secondo cui la violazione dei regolamenti amministrativi che disciplinano l’esercizio della cinghiale non consentirebbe di ritenere legittimo l’uso del fucile a canna rigata contenente (fino a) cinque colpi nel caricatore, si correrebbe seriamente il rischio di provocare, in sede penale, un trattamento diverso di fattispecie perfettamente identiche sul territorio nazionale, con evidente violazione di basilari principi costituzionali.
Si consideri il caso in cui in una regione sia possibile esercitare la caccia al cinghiale “in solitaria”, senza partecipare alle battute organizzate, mentre nella regione limitrofa ciò non sia possibile. In tale ipotesi, abbastanza frequente nella realtà, si correrebbe il rischio di sanzionare in modo diverso la medesima fattispecie, verificatasi nello stesso tempo, magari a distanza di pochi chilometri, con evidente violazione del precetto costituzionale.
Tale semplice riflessione consiglierebbe di aderire alla tesi secondo cui andrebbe accertato in concreto l’esercizio della caccia verso quale specie è diretto, senza ritenere che la violazione del regolamento locale possa interferire con l’applicazione del precetto penale.
Conclusioni.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, si può ritenere che l’attuale regime normativo consente di utilizzare per l’attività venatoria (ferme le limitazioni di calibro, previste dal medesimo art. 13 della legge 157/92):
a) Fucili con canna ad anima liscia contenenti non più di due colpi nel caricatore (più uno in canna ovviamente);
b) Fucili con canna ad anima rigata (c.d. carabine) a funzionamento semiautomatico contenenti non più di due colpi nel caricatore (oltre uno in canna), per tutte le tipologie di caccia, eccetto che per l’esercizio della caccia al cinghiale;
c) Fucili con canna ad anima rigata (c.d. carabine) a funzionamento semiautomatico contenenti non più di cinque colpi nel caricatore (oltre uno in canna) per il solo esercizio della caccia al cinghiale;
d) Fucili con canna ad anima rigata (c.d. carabine) a funzionamento non semiautomatico (c.d. carabine a leva e bolt action) per qualunque tipologia di caccia, contenenti nel caricatore anche più di cinque colpi, che incontrano come unico limite il numero massimo di cartucce previsto dalla casa costruttrice.
( 24 ottbre 2015 )
Fonte: StudioCataldi – Avv. Rosario Maglio