In seguito al dibattito che ne è sorto, la legge 11 agosto 2014, n. 116 ha apportato alcune rilevanti modifiche al testo originario del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, in sede di conversione. Pertanto, il testo dell’art. 13, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157, nella parte modificata, oggi in vigore, così recita: “i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale”.
In prima battuta, si evidenzia che la limitazione a due cartucce nel caricatore, inizialmente introdotta dal D.L. n. 91/2014, è stata mantenuta anche per i fucili a canna rigata a ripetizione semiautomatica, ma solo per la caccia alle specie diverse dal cinghiale. Invece, durante l’esercizio della caccia al cinghiale, per le carabine (fucili a canna rigata) a ripetizione semiautomatica è stata prevista la possibilità di inserire cinque cartucce nel caricatore.
Ne consegue che le carabine a ripetizione semiautomatica possono contenere tre cartucce (una in canna e due nel caricatore) per la caccia alle specie diverse dal cinghiale; mentre possono contenere sei cartucce (una in canna e cinque nel caricatore) solo per la caccia alla specie cinghiale. Se tale previsione ha avuto sicuramente il merito di porre fine alle dispute insorte in passato, circa l’estensibilità della limitazione anche a fucili con canna rigata, bisogna tuttavia evidenziare che essa pone numerosi nuovi problemi interpretativi.
Innanzitutto, è da chiarire il riferimento ai “fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica”. La legge limita l’uso delle cartucce nel caricatore (rispettivamente a cinque e a due, a seconda se si eserciti la caccia al cinghiale o ad altre specie) solo per i fucili a canna rigata a ripetizione semiautomatica. Tale dato letterale lascia intendere che non sono previsti limiti alla quantità di cartucce che si possono inserire in un caricatore di un fucile a canna rigata che non sia a ripetizione semiautomatica.
Com’è noto, esistono varie tipologie di carabine da caccia che non hanno un funzionamento “semiautomatico” (si pensi alle c.d. carabine a leva o lever action, oppure alle carabine bolt action o “a ripetizione semplice manuale con otturatore cilindrico girevole scorrevole”). Stando al tenore della norma, così come modificata, tali particolari tipologie di carabine potrebbero essere dotate di caricatori senza limitazioni di cartucce, se non quelle previste dalla casa costruttrice.
Va anche detto che per il loro meccanismo di funzionamento le carabine non semiautomatiche sono molto più lente nell’attività di caricamento. Probabilmente tale considerazione ha determinato la diversità di disciplina, che potrebbe tuttavia condurre ad incomprensioni fra gli Organi di vigilanza e gli utilizzatori dell’arma. Inoltre, possibili problemi interpretativi potrebbero sorgere in merito alla “tipologia” di caccia esercitata.