In particolare, il Tribunale di Avellino – nel richiamare la sentenza della Suprema Corte del 6.12.1999, n. 3316 – ha anche ritenuto che dal verbale di sequestro si evinceva che l’arma in sequestro era descritta come “carabina” e che dagli atti trasmessi dal PM non emergeva la prova che si trattasse di arma a canna liscia, unica ipotesi nella quale la legge limitava le cartucce contenibili nel caricatore a due.
Anzi, secondo il Tribunale di Avellino, gli articoli di riviste specializzate in materia di caccia, prodotti dalla difesa, hanno dimostrato che l’arma in sequestro, qualificata dai verbalizzanti come “carabina”, era effettivamente a canna rigata.
Pertanto, il Tribunale ha accolto la richiesta di riesame, annullando il decreto di sequestro preventivo, e disposto la restituzione dell’arma all’avente diritto. Di conseguenza, il PM ha chiesto ed ottenuto dal GIP l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato.
La riforma attuata nel 2014 (D.L. 24.06.2014 n. 91, conv. con mod. in L. 11 agosto 2014, n. 116) e l’attuale regime.
L’art.16 del D.L. decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 [“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea] ha introdotto alcune modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157. Ai fini che qui interessano, il comma 2 della richiamata norma ha previsto: “All’articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce».
Il D.L. pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 144 del 24-6-2014 – ha esteso il limite di due cartucce nel caricatore previsto per i fucili a canna liscia anche ai fucili a canna rigata, equiparando la disciplina per le due tipologie di armi. Tale previsione è stata molto criticata, proprio in ragione della diversa natura – e del diverso utilizzo – delle armi con canna ad anima liscia rispetto a quelle ad anima rigata.
Del resto, come si è visto, la Suprema Corte già nelle due sentenza del 1999 (n. 1897 e n. 3316) aveva evidenziato che la ratio delle due diverse discipline era da individuare proprio nel diverso utilizzo delle due armi (fucili a canna liscia per la caccia gli uccelli; fucili a canna rigata per la caccia della grossa fauna ungulata).