L’interpretazione accolta dalla Suprema Corte è supportata anche dai lavori parlamentari preparatori, dal cui esame si evince che furono respinti tutti i diversi emendamenti proposti, al testo dell’art. 13, co. 1, della legge sulla caccia (dall’On. Spena e dai Sen. Pagani, Nebbia, Boato, Corleone, Livers, Modugno e Pollice), miranti ad estendere anche ai fucili ad anima rigata la limitazione a due delle cartucce nel caricatore.
La Suprema Corte non ha mancato di far riferimento anche alle ragioni che hanno indotto il Legislatore a prevedere una disciplina diversa per le due tipologie di fucili da caccia. Infatti, la direttiva comunitaria 409/79 “prescriveva, all’art. 8, il divieto di utilizzo di armi semiautomatiche con caricatore contenente più di due colpi, solo relativamente alla caccia degli uccelli e non anche a quella dei mammiferi ed, in particolare, degli ungulati, dal che può trarsi spunto per ritenere che l’interpretazione data alla norma di cui all’art. 13 co.1 L.157/’92 non è contraria a norme o principi di diritto comunitario, dal momento che per la caccia dei primi viene abitualmente usato il fucile ad anima liscia, mentre per quella dei mammiferi i cacciatori adoperano quello ad anima rigata come la carabina”.
Dalle esposte considerazioni, la Suprema Corte ha fatto discendere il principio di diritto secondo cui “per i fucili a canna rigata, fra i quali va annoverata la carabina sequestrata, adoperati a scopo venatorio, non è prevista la limitazione di cartucce nel caricatore esistente, invece, per quelli ad anima liscia; che, quindi, il reato di cui agli artt. 13 e 30 lett. h) L. 157/’92 deve ritenersi illegittimamente ipotizzato a carico dell’indagato e che le cose a quest’ultimo sequestrate non possono essere considerate corpi di reato e debbono essere restituite all’avente diritto”.
Una recente decisione di merito riferita al regime ante riforma.
Nonostante la Suprema Corte con la richiamata sentenza abbia rinnegato l’esistenza di un consolidato contrasto di giurisprudenza che ne legittimasse la rimessione alle sezioni unite penali, in tale confusione interpretativa, spesso la PG ha proceduto al sequestro del fucile a canna rigata, contenente più di due cartucce nel caricatore, sul presupposto che il divieto sancito dalla legge si riferisse anche a tale tipologia di armi.
Prima della recente riforma, che – come fra breve si vedrà – ha finalmente chiarito in modo definitivo il numero di cartucce utilizzabili durante la caccia con il fucile ad anima rigata (carabina), sono intervenute alcune decisioni di merito, fra le quali si segnala la pronuncia del Tribunale di Avellino del 14.05.2014 (in sede di riesame delle misure cautelari richieste dal PM ed applicate dal GIP nel confronti di un cacciatore che esercitava l’attività venatoria con carabina munita di una cartuccia in canna e quattro nel caricatore). Il tribunale irpino aveva correttamente interpretato l’art. 13 della legge n. 157/92, giungendo alla conclusione che il limite di tre cartucce (una in canna e due nel caricatore) valeva solo per i fucili ad anima liscia (Cfr. Provvedimento del 14.05.2014).