La norma – apparentemente chiara, in quanto stabiliva il limite di tre cartucce (una in canna e due nel caricatore) solo per il fucile a canna liscia – è stata però interpretata in modo non univoco, non solo dagli Organi di controllo (Polizia Giudiziaria) e dalle varie Procure della Repubblica, di volta in volta interessate all’accertamento dell’illecito, ma anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Ciò ha provocato non poche incertezze sulla possibilità di utilizzare per la caccia, nei fucili a canna rigata, un numero di cartucce superiore a tre (una in canna e due nel caricatore) ed ha esposto i cacciatori a gravi conseguenze, nel caso in cui veniva effettuato il sequestro preventivo dell’arma e formulata nei loro confronti l’imputazione per violazione dell’art. 13, ai sensi dell’art. 30, lett. h (caccia con mezzi non consentiti).
In pratica, mentre appariva pacifico che il divieto di contenere nel caricatore un numero di cartucce superiore a due si applicasse ai fucili a canna liscia, regnava la massima confusione per i fucili a canna rigata (carabine), in quanto non tutti erano d’accordo sulla inapplicabilità del predetto limite a tale tipologia di armi da caccia.
A complicare il contesto interpretativo militavano anche alcune sentenze contrastanti della Suprema Corte, che – in aperta violazione della sua funzione “nomofilattica” – ha deciso in modo apertamente diverso l’identica questione relativa al numero di cartucce utilizzabili nella armi a canna rigata durante l’attività venatoria.
Si consideri che nel medesimo anno 1999, la stessa sezione (III) della Suprema Corte di Cassazione ha:
– prima, sancito che la limitazione imposta dall’art. 13 della legge 157/92 (due soli colpi nel caricatore) era da riferire ai soli fucili con canna ad anima liscia (Cass. Pen. Sez. III, sent. 18 maggio 1999, n. 1897, sulla scorta di un precedente orientamento risalente al 1995, sent. n. 684 del 7.04.1995);
– poi, rinnegato tale insegnamento, affermando (solo pochi giorni dopo) che le carabine potevano essere autorizzate per la caccia solo se dotate di caricatore atto a contenere non più di due cartucce (Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 2075 del 02.06.1999);
– infine, tornando ancora una volta sui propri passi, ribadito che la limitazione del numero di cartucce inseribili nel caricatore dell’arma era riservata solo ai fucili con canna liscia e non anche a quelli con canna rigata, fra i quali rientrano le carabine (Cass. Pen., Sez. III, n. 3316 del 06.12.1999).
Nella pronuncia appena richiamata, la Suprema Corte ha avuto anche modo di spiegare, dettagliatamente, che non sussisteva alcuna illogicità fra le due previsioni, proprio per le diverse caratteristiche dei fucili con canna ad anima liscia rispetto a quelli con canna ad anima rigata, oltre che per il loro distinto impiego ai fini venatori.