L’esercizio della caccia è legalmente consentito al cacciatore che possiede regolarmente la seguente documentazione:
Licenza in porto di fucile per uso caccia in corso di validità. Tale documento è rilasciato dalla Questura a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria. Tale esame viene sostenuto per il primo rilascio e in caso di revoca della licenza. Licenza ha la durata di 6 anni viene rinnovata non automaticamente ma dietro richiesta del titolare, associata a specifica documentazione medica di idoneità. Il documento rilasciato da organismo dello Stato è valido su tutto il territorio nazionale.
Polizza assicurativa. Il suo scopo è quello di garantire la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni provocati dal maneggio delle armi durante l’esercizio della caccia. La legge definisce massimali di 1.000.000.0000 di lire suddivisi in 750.000.000 di lire per danni alla persone e 250.000.000 di lire per danni ad animali e cose.
È inoltre prevista una polizza antinfortunistica per il cacciatore con massimale di 100.000.000 di lire. Le associazioni venatorie si occupano di tale aspetto proponendo pacchetti assicurativi specifici ed ampliati rispetto a quelli minimi previsti per legge. Oltre alle associazioni venatorie – i sindacati dei cacciatori – la maggior parte delle compagnie assicurative offrono polizze assicurative per l’esercizio della caccia.
Tesserino venatorio rilasciato da ogni Regione ha la finalità di monitorare l’esercizio della caccia durante tutto l’arco dell’annata venatoria.
L’esercizio della caccia durante tutto il primo anno dal conseguimento della licenza deve essere effettuato in compagnia di altro cacciatore che la possiede da almeno tre anni al fine di perfezionare il neofita sulla pratica del maneggio in sicurezza delle armi.