Berlato ha presentato l’emendamento in Terza Commissione e i cambiamenti suggeriti sono sostanzialmente due. Anzitutto, si è fatto riferimento all’articolo 1 bis: il cacciatore può disporre di quindici giornate di prelievo venatorio in forma vagante per cacciare la selvaggina migratoria, per la precisione dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione e negli ATC e nei Comprensori Alpini veneti in cui risulta iscritto.
Le giornate potrebbero diventare 30 in caso di altre forme di caccia, fatta esclusione per la zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e quello vallivo. Le giornate proposte da Berlato, inoltre, avrebbero una particolarità: per la fruizione, infatti, il cacciatore non sarebbe costretto a fare richiesta o a perfezionare qualche adempimento specifico, a parte il cerchio da apporre in maniera indelebile sul tesserino venatorio della giornata utilizzata in deroga all’opzione prescelta.