Caccia: Abruzzo, la previsione di un unico comparto regionale per la caccia alla migratoria si trova in contrasto con la normativa nazionale.
Le disposizioni, infatti, prevedono un unico comparto regionale in luogo di quelli di dimensioni sub provinciali. Il comparto unico sulla fauna migratoria è previsto dalla legge regionale che dispone l’iscrizione di diritto al comparto unico dei cacciatori iscritti a un ambito territoriale di caccia (Atc) abruzzese o residenti in Regione e disciplina le giornate settimanali di caccia consentite. Mentre quelli subprovinciali sono previsti dalla legge nazionale (157/1992), quella che detta le disposizioni per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. La legge nazionale ha introdotto la nozione di ambito di caccia “di dimensioni subprovinciali” proprio per assicurare la naturale omogeneità degli ambienti venatori, Infatti, dispone che le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali (articolo 14, 1 comma legge 157/1992).
Con tale disposizione – così come ha già chiarito la Corte Costituzione con una sentenza del 2000 – il legislatore nazionale ha cercato di individuare un punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell’adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l’interesse all’esercizio dell’attività venatoria, attraverso la previsione di penetranti forme di programmazione dell’attività di caccia. In tale prospettiva diventa qualificante la valorizzazione delle caratteristiche di omogeneità, dal punto di vista naturalistico, dei territori nei quali si esercita la caccia.
Tali caratteristiche devono essere adeguatamente considerate dalle Regioni in vista della delimitazione degli ambiti territoriali di caccia. Anche perché l’aspetto rilevante, nel disegno del legislatore statale, è quello della realizzazione di uno stretto vincolo tra il cacciatore e il territorio nel quale esso è autorizzato a esercitare l’attività venatoria. Quindi attraverso la ridotta dimensione degli ambiti stessi, il legislatore statale ha voluto pervenire a una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio, e attraverso il richiamo ai confini naturali, ha voluto conferire specifico rilievo – in chiave di gestione, responsabilità e controllo del corretto svolgimento dell’attività venatoria – alla dimensione della comunità locale, più ristretta e più legata sotto il profilo storico e ambientale alle particolarità del territorio.
La previsione di un unico comparto regionale dimentica queste finalità. Anzi si pone in evidente contrasto con il modello statale, non solo per la mancata scansione in ambiti venatori subprovinciali dell’intero territorio regionale, ma anche per l’omessa considerazione delle peculiarità ambientali, naturalistiche e umane afferenti ai singoli contesti territoriali.
2 luglio 2013
Fonte: GreenReport