Caccia in Abruzzo: secondo gli ambientalisti la Giunta Regionale non poteva deliberare sulla gestone degli ungulati e chiede il ritiro del documento; l’assessore Febbo smentisce.
Secondo i consiglierei ambientalisti capitanati da Maurizio Acerbo, c’è stata un’invasione di campo, o meglio di competenze e ricorrono al Collegio Regionale delle Garanzie statutarie per verificare la conformità dell’atto della Giunta sulla gestione degli ungulati allo Statuto regionale; per il Collegio Regionale infatti “La Giunta regionale d’Abruzzo ha toppato nell’adozione della delibera numero 605 del primo settembre 2012 titolata “Indirizzi generali di gestione delle popolazioni di cinghiale e principi generali della gestione per la popolazione di cervo e caprioli”.
Il 3 ottobre scorso, infatti, su impulso di Maurizio Acerbo (Prc), 12 consiglieri regionali (Cesare D’Alessandro, Camillo Sulpizio, Carlo Costantini, Franco Caramanico, Maurizio Acerbo, Antonio Saia, Paolo Palomba, Lucrezio Paolini, Walter Caporale, Gino Milano, Claudio Ruffini, Giovanni D’Amico) hanno chiesto al Collegio se l’atto adottato dalla Giunta in materia di caccia, fosse conforme all’articolo 13 dello Statuto (quello che in sostanza attribuisce al solo Consiglio la funzione legislativa e regolamentare di indirizzo e programmazione).
I consiglieri sono convinti che la Giunta abbia commesso due tipi di infrazione: ha adottato un atto regolamentare e di indirizzo generale, (potere riservato al solo Consiglio), ed ha violato l’articolo 2 della legge regionale 10 del 2004 che attribuisce al solo Consiglio le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento nella pianificazione faunistico-venatoria.
Il Collegio, chiamato solitamente a dirimere i conflitti tra gli organi della Regione nell’interpretazione Statuto, ha dato piena ragione ai ricorrenti. Secondo i membri del Collegio, Fabrizio Politi, Stefano Civitarese Matteucci ed Arnaldo Lucidi che si sono riuniti il 9 ed il 19 ottobre presso il consiglio regionale, «la lamentata invasione da parte Giunta delle funzioni riservate al Consiglio», è più che confermata.
Il collegio ha analizzato per filo e per segno l’atto adottato, si è accertato prima di tutto che si trattasse di un regolamento e poi ha elencato le motivazioni del suo parere. Che si tratti di un regolamento, sottolinea il collegio, non c’è ombra di dubbio visto che il documento contiene tutti i requisiti di un atto del genere. Sono presenti nel testo, infatti, indicazioni sul prelievo venatorio ungulati (come le tipologie di armi utilizzabili), l’individuazione di figure tecniche abilitate alla gestione degli ungulati, l’assegnazione alle Province del potere sanzionatorio.
Il carattere regolamentare è confermato anche dalla legge 10 del 2004 che dà alla Giunta il potere di regolamentazione e coordinamento attività venatorie oltre a quello di controllo, indirizzo, promozione e divulgazione.
Dunque per i giudici violazione c’è stata ed è evidente persino nel caso in cui una legge regionale assegnasse espressamente il potere regolamentare alla Giunta.
In questo caso, infatti, emergerebbe comunque la violazione dello statuto che assegna al solo consiglio il potere regolamentare, visto che una legge deve comunque sottostare ad una fonte digrado superiore cioè dello statuto.
Il collegio ha poi sottolineato la particolarità dello Statuto della Regione Abruzzo che, a differenza di quello delle altre regioni, ha riservato la funzione regolamentare al solo Consiglio, conferendo alla Giunta il potere di iniziativa in materia.
“L’opportunità che anche la Giunta regionale, nel rispetto del principio di legalità, possa disporre di potestà regolamentare – hanno osservato i componenti del Collegio – è senz’altro da valutare da parte dello stesso Consiglio regionale, che potrebbe così concentrarsi nell’attività legislativa e lasciare alla giunta regionale l’adozione di atti normativi secondari attuativi delle decisioni e delle scelte compiute dalla legge regionale”.
Il regolamento che per la prima volta disciplina la caccia del cervo e del capriolo ha suscitato l’indignazione del mondo ambientalista. Il Wwf, infatti ha iniziato a lavorare ad un ricorso al Tar per cancellare questo atto definito “contrario alla sensibilità verso l’ambiente che in questi decenni è cresciuta nei cittadini abruzzesi”.
Anche secondo l’associazione ambientalista il regolamento contiene numerose illegittimità a partire dalla violazione della legge quadro nazionale n. 394/91 sulle aree naturali protette che assegna esclusivamente agli enti gestori la potestà di autorizzare, in situazioni estreme, piani di abbattimento.
Invece l’atto in questione, pur richiamando la stipula di generici accordi con le aree protette, hanno osservato gli ambientalisti delega esclusivamente alle Province la possibilità di autorizzare i cacciatori ad entrare nei parchi per sparare.
“I cervi e i caprioli abruzzesi sono salvi – ha commentato Acerbo – mentre Chiodi e Febbo fanno la solita figuraccia. Il Collegio delle Garanzie Statutarie ha accolto il mio ricorso contro la delibera con cui la Giunta regionale apriva la strada alla caccia a cervi e caprioli in Abruzzo. All’assessore Febbo consigliamo di meditare sul noto proverbio: la superbia parte a cavallo e ritorna a piedi”.
Il Wwf esprime piena soddisfazione per il parere del Collegio delle Garanzie Statutarie della Regione Abruzzo e chiede al presidente Chiodi di revocare «immediatamente» la Delibera contestata poichè altrimenti la Regione Abruzzo rischia una nuova sconfitta davanti al Tar “a cui dovremo comunque ricorrere visto che il parere del Collegio, seppur autorevole, non produce automaticamente l’annullamento della delibera. E’ un appello che lanciamo anche per evitare ulteriore sperpero di denaro pubblico, visto che un ricorso impegnerebbe gli uffici regionali e l’avvocatura che sono pagati dai contribuenti. E’ una delibera palesemente illegittima ma, soprattutto, contraria alla sensibilità della stragrande maggioranza dei cittadini abruzzesi e dei turisti che vuole vedere nei nostri parchi e nel resto del territorio animali liberi e non personaggi con un’arma a tracolla”.
Per l’assessore regionale alla Caccia, Mauro Febbo invece non c’è “alcuna infrazione procedurale da parte della giunta regionale”.
“La Direzione Caccia ha conoscenza e consapevolezza delle competenze, dei ruoli e delle funzione che ogni organo della Regione è chiamato a rappresentare e ancor di più dell’autorità che riveste il Collegio regionale delle Garanzie statutarie”.
Questo il commento dell’assessore regionale alla Caccia Mauro Febbo, “Pertanto posso rassicurare il Collegio che la Giunta regionale d’Abruzzo, nell’adozione della delibera numero 605 del primo settembre 2012 non ha violato alcun parametro di ripartizione di ruoli e competenze degli organi della Regione”.
“Il parere del Collegio – spiega Mauro Febbo – non è né obbligatorio né vincolante, anzi il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio a maggioranza assoluta, come disciplina l’art. 5, comma 2 della L.R. 11 dicembre 2007, n.42, Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie”.
“Già in altra occasione ho affermato che l’articolo 2 della Legge Regionale 10/2004, “Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente”, elenca chiaramente le funzioni amministrative degli organi regionali e precisa che il Consiglio regionale esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, mentre la Giunta regionale esercita le funzioni amministrative concernenti il controllo, i compiti d’indirizzo, di promozione, di divulgazione, di regolamentazione e coordinamento delle attività venatorie nonché il potere sostitutivo nei casi previsti dalla legge. Quindi visto che la Delibera n. 605 delinea esclusivamente provvedimenti con carattere di indirizzo, ne consegue che l’organo competente alla loro adozione era e rimane la Giunta Regionale. In ogni caso si ribadisce che gli “Indirizzi regionali”, per la loro natura e il loro intrinseco contenuto, non rappresentano alcunché di assimilabile ad un provvedimento avente natura regolamentare ma rientrano tutt’al più all’interno della categoria degli atti di alta amministrazione, di indiscutibile competenza dell’organo esecutivo”.
“Pertanto si rimarca che – conclude l’assessore regionale alla caccia – la legge Regionale 10/2004 attribuisce alla Giunta potestà non solo di indirizzo ma addirittura di regolamentazione, mentre secondo i membri del Collegio lo Statuto della Regione Abruzzo è prevalente su qualsiasi legge regionale. Gli uffici regionali sono tenuti alla stretta osservanza delle fonti normative primarie identificabili nelle leggi regionali, dalle quali non possono prescindere, nè in alcun modo è loro consentito entrare nel merito di eventuali supposti conflitti con le norme statutarie regionali, conflitti per i quali permane l’unica competenza di intervento del Consiglio”.
24 ottobre 2012
Fonte: PrimadaNoi