Disposizioni in materia di attività venatoria, controllo faunistico e attività di pesca
… omissis…
d) lo spostamento dei soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 37 e incaricati dalla polizia provinciale ad effettuare gli interventi di controllo, è limitato all’ambito territoriale di residenza venatoria e a quanto previsto nella scheda di intervento di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020.
…omissis…
14. E’ consentito lo svolgimento dell’attività venatoria, in quanto stato di necessità per conseguire l’equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché per militare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, con le seguenti modalità:
– nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
– nell’ATC di residenza venatoria;
– nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento e l’allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
– nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
– negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi; in presenza di appostamenti complementari, a non più di 1 frequentatore per struttura complementare.
15.L’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Toscana ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Toscana, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.
La validità delle Ordinanze Regionali n° 116, 117 e 121 restano valide pertanto in relazione alla classificazione in cui si trova la Regione stessa così come riconfermato dal servizio infocovid-19 (FAQ) della regione Toscana in risposta al nostro quesito del 12 gennaio 2021.