In vista del possibile ritorno della Regione Toscana all’interno della classificazione in fascia Arancione ai sensi del DCPM del 03 dicembre 2020,ricordiamo che le disposizioni introdotte dall’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 117 del 05 dicembre 2020 prevedono:
Disposizioni in materia di attività venatoria, controllo faunistico e attività di pesca
… omissis…
d) lo spostamento dei soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 37 e incaricati dalla polizia provinciale ad effettuare gli interventi di controllo, è limitato all’ambito territoriale di residenza venatoria e a quanto previsto nella scheda di intervento di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020.
…omissis…
14. E’ consentito lo svolgimento dell’attività venatoria, in quanto stato di necessità per conseguire l’equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché per militare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, con le seguenti modalità:
– nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
– nell’ATC di residenza venatoria;
– nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento e l’allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
– nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
– negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi; in presenza di appostamenti complementari, a non più di 1 frequentatore per struttura complementare.
15.L’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Toscana ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Toscana, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.
La validità delle Ordinanze Regionali n° 116, 117 e 121 restano valide pertanto in relazione alla classificazione in cui si trova la Regione stessa così come riconfermato dal servizio infocovid-19 (FAQ) della regione Toscana in risposta al nostro quesito del 12 gennaio 2021.