In relazione alle notizie che stanno circolando nelle ultime ore sia su organi di informazione che su web-social, il Coordinamento regionale delle AA.VV ritiene necessario rendere dettagliata e precisa informazione sugli effetti in conseguenza dell’ordinanza cautelare, emessa dal Tar Calabria il giorno 25 settembre u.s. Innanzi tutto, è bene chiarire e sottolineare come l’attività venatoria non è stata sospesa, ne è stato sospeso il Calendario Venatorio regionale. Il provvedimento cautelare ha di fatto sospeso il prelievo di due specie – moriglione e pavoncella –; ha contestato la durata dei tempi di prelievo per alcune specie in preapertura (Colombaccio, Gazza, Ghiandaia e Cornacchia Grigia), per le quali ha stabilito l’anticipazione della chiusura; infine ha inibito l’attività venatoria nelle Aree inserite all’interno della Rete Natura 2000 (SIC-ZPS), poiché ha ritenuto necessario l’assoggettamento del Calendario Venatorio alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, richiamando per tale motivazione la pronuncia del Tar Liguria del 7 Agosto 2020 (sez. II n. 570), sul Calendario Venatorio ligure della corrente stagione.
Oltre alla Regione Calabria, nel giudizio a tutela e difesa del Calendario e dei diritti del mondo venatorio si sono costituite, patrocinate dall’Avvocato Alberto Bruni, Federcaccia Nazionale e Federcaccia Calabria. L’ordinanza cautelare è stata emanata a seguito dell’ennesimo ricorso al calendario venatorio, avanzato da alcune associazioni ambientaliste, presso il Tar Calabria il 3 settembre 2020 nei confronti della Regione. Va precisato che il Tar ha accolto “cautelativamente” e non definitivamente, fissando l’udienza di merito il 24 marzo 2021, solo una parte delle censure avanzate. Per l’ennesima volta ha invece ritenuto valido l’impianto complessivo dello stesso calendario, dalle date e tempi di prelievo della quasi totalità delle specie con la sola eccezione di moriglione e pavoncella, ed ha ulteriormente sancito la validità del piano faunistico e delle altre disposizioni contenute.
Al fine di non pregiudicare o di limitare al minimo il periodo di sospensione della caccia in aree ZPS e SIC, Federcaccia con l’ausilio del proprio Ufficio studi e dei Consulenti tecnico-giuridici, unitamente al Coordinamento Regionale delle AA.VV., ha proposto quelle soluzioni e il percorso da adottare, che come avvenuto analogamente per il Calendario della Regione Liguria, hanno consentito il rapido ed efficace ripristino dell’attività venatoria in tali aree, ottemperando a quanto stabilito dal giudizio cautelare. Così come consuetudine consolidata, restiamo impegnati senza soluzione di continuità per garantire in coordinamento con le altre Associazioni Venatorie Regionali componenti la Consulta Faunistico-Venatoria, la piena collaborazione ai Dipartimenti competenti della Regione Calabria, chiedendo ed auspicando al contempo la massima celerità nell’esperimento dei provvedimenti di propria competenza affinché la stagione venatoria nelle aree Rete Natura 2000 subisca la minima interruzione Il Coordinamento delle Associazioni Venatorie Regionali Federcaccia-Anlc-Anuu-Arcicaccia-Enalcaccia-Eps-Italcaccia).