Assoarmieri, ANUUMigratoristi Lombardia e Libera Caccia Lombardia hanno presentato un ricorso al TAR per far dichiarare illegittima la sospensione dell’attività venatoria indirettamente derivata in Lombardia dall’applicazione del DPCM 3.11.2020. Il ricorso chiede al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di dichiarare illegittimo il provvedimento con cui Regione Lombardia ha sospeso tutta l’attività venatoria, provvedimento preso in base alla nota della Prefettura di Milano che ha ritenuto la caccia non essere attività sportiva.
Riteniamo che il DPCM 3.11.2020 nulla dica in merito all’attività venatoria, consentendo espressamente in ogni caso l’esercizio di attività motorie e dell’attività sportiva svolta all’aperto in forma individuale. Poiché la caccia tutta intesa è una attività motoria di natura sportiva svolta all’aperto in forma individuale, la nostra ferma convinzione è che la stessa sia consentita espressamente dal DPCM, per cui erra la Prefettura e sbaglia la Regione Lombardia il cui provvedimento per l’appunto appare illegittimo in quanto assunto in violazione di legge. Abbiamo chiesto la misura cautelare della sospensione dei provvedimenti impugnati, in modo che non vi sarebbe più alcun impedimento all’attività venatoria.
Questo in quanto il tempo ordinario per la decisione del ricorso pregiudicherebbe senza rimedio i ricorrenti, poiché alla fine di gennaio 2021 la stagione venatoria sarà terminata. Ci auguriamo che il TAR Milano sappia esaminare la questione di diritto e dare una corretta qualificazione degli interessi in questione in quanto non esiste alcuna norma positiva che vieti l’esercizio della caccia anzi, a ben vedere, il DPCM, consentendo anche in zona rossa l’esercizio di attività motorie di natura sportiva come sopra specificato, consente espressamente la caccia. Questo alla luce anche del fatto che la dottrina, la giurisprudenza e tutta la manualistica hanno sempre ritenuto la caccia una attività motoria e quindi esercizio di natura sportiva.