Armi: le Associazioni del settore armiero, ANPAM, ASSORAMIERI e CONARMI esprimono il loro pensiero sulle modifiche alla normativa nazionale in fatto di armi.
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S.E. Prefetto Tomao,
nonostante il ridottissimo tempo a disposizione, che ha impedito la necessaria riflessione su questioni che possono rivelarsi essenziali per il comparto, trasmettiamo tempestivamente le nostre osservazioni sul testo sottopostoci, con l’auspicio di fornire spunti utili alla formulazione di un articolato più efficace, anche in considerazione del complesso iter parlamentare che esso dovrà eseguire.
1. Articolo 1 comma 1 lettera a) n.3: la disposizione proposta non è chiara, e se attuata in questa formulazione è destinata a generare notevoli problemi interpretativi. Non si comprende infatti se la preposizione ” Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all’art.31″ debba applicarsi in ogni caso, ai soli soggetti muniti della licenza di cui al primo comma, oppure ai soli soggetti esentati dalla licenza. Nel merito, si ribadisce la sostaziale illogicità e la probabile illegittimità nell’attribuire al mandante, soggetto diverso rispetto a quello identificato quale itermediario, un obbligo di rendiconto di attività non proprie.
2. Articolo 1 comma 1 lettera a) n.5: si ribadisce quanto in precedenza affermato; la disposizione proposta appare incostituzionale, in quanto destinata di dotare artatamente gli agenti o ufficiali di pubblica sicurezza di un potere discrezionale di “ritirare in via cautelativa” armi al legittimo detentore, in assenza del compimento di un reato e su base meramente discrezionale, attraverso la previsione della competenza del prefetto di decidere della correttezza dell’esercizio di tale potere, posto al di fuori dei previsiti istituto di sequesto e confisca, attribuito alla sola polizia giudiziaria. Inoltre l’esercizio di tale potere che non dovesse essere considerato legittimo a posteriroi dal prefetto, attraverso la restituzione delle armi, sarebbe comunque destinato a essere considerato reato e comunque ristorato in sede civile. Infine, la mancanza di definizione dei tempi dell’intervento del Prefetto definisce la certezza della possibilità di un abuso in merito: le armi potrebbero essere legittimamente trattenute dagli agenti o ufficiali di Pubblica Sicurezza per un tempo lunghissimo.
3. Articolo 1 comma 1 lettera a) n.6: la formulazione attuale è certamente più adeguata rispetto alla precedentemente redatta, anche se non è ancora chiaro quali siano i professionisti abilitati alla redazione della documentazione tecnica richiesta. Sarebbe stato comunque opportuno un migliore riferimento alle norme di sicurezza costruttiva degli impianti, in relazione al lavoro svolto dalle Associazioni e Federazioni sportive coinvolte.
4. Articolo 1 comma 1 lettera b) n.1: in relazione alla norma in oggetto, siamo lieti che attraverso la nostra collaborazione la si sia potuta modificare in senso maggiormente orientato alla realtà e alle esigenze del settore. Una modifica ulteriore che ci sentiamo comunque di raccomandare è quella di fare salva la possibilità di produrre, importare e vendere i modelli di armi già inseriti nell’abrogato Catalogo Nazionale, poichè l’abrogazione non è tale da inficiarne la natura di armi comuni da sparo, stabilita con provvedimento definitivo del Ministro. Tuttavia, non possiamo fare a meno di far presente che la norma è suscettibile di generare una serie di difficoltà applicative, poichè impedisce alcune discipline sportive in cui gli atleti italiani primeggiano a livello internazionale (per esempio, anche in ambito CONI, le categorie di tiro dinamico operate con armi non sportive – Production, Shitgun, Rifle – o, al di fuori delle discipline CONI, il tiro secondo i regolamenti dell’International Defensive Pistol Associatione – IDPA), e sottovaluta il fatto che le armi lunghe con serbatoi – anche inamovibili – che contengono pù di 5 colpi e le armi corte con più di 15 sono presenti in numero enorme sul territorio nazionale. Inoltre non si vede come possano essere vietati caricatori con capacità maggiori dal momento che essi sono esclusi dal novero delle parti d’arma, e come tali non possono essere soggetti a controllo, acneh con riferimento alle loro realizzazione e vendita. Desideraimo sottolineare inoltre che la disposizione può essere considerata tale da impedire la circolazione in Italia di armi consentite in tutti i Paesi dell’Unione Europea, tanto da interidre agli operatori comunitari la possibilità di commercializzarvele. Sembra prevedibile pertanto che la disposizione, una volta emanata, venga sottoposta al vaglio dell’Unione Europea al fine di verificarne la legittimità.
5. Articolo1 comma 1 lettera b) n.7: dal 1 settembre verranno in applicazione le norme sull’esportazione temporanea immediatamente applicabili, e la materia è comunque già normata dalla disciplina esecutiva della direttiva 91/477/CEE e ss.mm.ii.. La disposizione non appare quindi necessaria, ed è destinata comunque a essere disapplicata dal 1 settembre.
6. Articolo 1 comma 1 lettera b) n.9: la disposizione così formulata, se attuata, è destinata a generare rilevanti problemi di attuazione. Si ribadiscono infatti le perplessità già manifestate a riguardo, in ordine:
1. alla mancata differenziazione tra i diversi tipi di armi ai fini della custodia, che viola la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione;
2. alla mancata definizione della nozione di “contenitore blindato”;
3. alla mancata previsione della possibilità di detenere almeno alcune armi senza ulteriori formalità presso il luogo di detenzione quanto siano sotto il controllo diretto del detentore, ai fini di difesa personale e abitativa;
4. alla mancata previzione della possibilità di detenere le armi in un apposito locale di sicurezza, con unico accesso dotato di porta blindata.
Desideriamo sottolineare che riteniamo che non possa essere limitata la possibilità di produrre, importare e vendere i modelli di armi già inseriti nell’abrogato catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, poichè la loro natura di armi comuni da sparo è stata stabilità con provvedimento definito del Ministro, e non suscettibile di essere modificata, per elementari esigenze di certezza del diritto e di non discrimianzione. Riteniamo pertanto che tute le norme relative dell’articolato dovrebbero essere modificate in tal senso, e in particolare il secondo comma dell’articolo 2.
Con riferimento alle disposizioni relative all’esportazione di armi, nel rimandare a uno specifico documento, desideriamo sottolineare la delicatezza della questione, e la necessità degli operatori italiani di competere alla pari con gli esportatori di altri Paesi membri, quindi con la possibilità di ottenere e utilizzare licenze multiple e globali di durata adeguata.
In relazione alla disciplina prevista in relazione al c.d. “paintball”, a prescindere dalla competenza normativa, pur essendo tale settore al di fuori dell’interesse delle Associazioni sriventi, esprimiamo tuttavia delle perplessità in ordine alla farraginosità delle disposizioni proposte, e alla restrittività delel medesime. Per esempio, equiparare una pallina di gomma a una munizione militare in ordine alla sua detenzione illegale appare decisamente inopportuno ed eccessivamente punitivo, come appare parimenti inadeguato classficare quale arma sportiva un attrezzo che arma non è, né può essere trasformato al fine di divenirlo.
Infine riteniamo necessario che l’intero testo sia soggetto a un attento vaglio di legittimità con riferimento ai suoi contenuti. Infatti molte delle materie trattate (disciplina delle armi non da fuoto e delle armi sportive, introduzione di limiti generali alle armi consentite, esportazione e importazione di armi, etc.) non sembrano essere sussumibili nelle norme di delega di cui all’articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n.88, a cui il decreto integrativo e correttivo deve comunque conformarsi a pena di illegittimità. Tali disposizioni, pertanto, se attuate, potrebbero risultare violative dell’articolo 77 Cost., e conseguentemente annullabili. Tale streto controllo appare opportuno e necessaio, anche al fine di evitare le eccezioni di costituzionalità che verrano prevedibilmente poste durante il percorso parlamentare del testo.
Con i migliori saluti.
Avv. Nicola Perrotti – Presidente ANPAM
Avv. Antonio Bana – Presidente ASSOARMIERI
Dott. Pierangelo Pedersoli – Presidente CONARMI
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30 giugno 2013