ARMI LUNGHE “SPORTIVE” (Fucili e carabine a canna liscia o rigata, a gas o aria compressa qualificate da tiro per uso sportivo ex legge 85/1986): possono essere dotate di caricatore di capacità superiore a 5 cartucce. In questo caso, il possesso di caricatori destinati a tali armi di capacità superiore a 5 cartucce, anche quello di servizio, deve essere denunciato dal detentore. Per l’acquisizione/vendita di essi non sussiste l’obbligo di annotazione nel registro delle operazioni giornaliere da parte dell’armiere;
ARMI CORTE “COMUNI” (non classificate sportive): dal 05 novembre 2015 sarà definitivamente vietata la vendita o cessione dopo di armi corte con caricatore di capacità superiore a 15 cartucce. Tali armi in giacenza in armeria avente caricatore di capacità superiore, possono essere vendute esclusivamente se dotate di caricatore limitato per contenere un massimo di 15 cartucce. I detentori di armi corte non classificate sportive acquisite prima del 5 novembre 2015 possono utilizzare in esse caricatori di capacità superiore a 15 cartucce (tali caricatori andranno denunciati). Dal 5 novembre 2015 i detentori di armi comuni potranno cedere tali armi solo se dotate di caricatori a capacità non superiore a 15 cartucce.
ARMI LUNGHE “COMUNI le armi antiche non sono soggette all’obbligo di conformazione dei caricatori e/o ” (Fucili e carabine da CACCIA a canna liscia o rigata o armi lunghe comuni a gas o aria compressa NON classificate sportive): dal 05 novembre 2015 sarà definitivamente vietata la vendita o cessione di armi lunghe da caccia a canna rigata o liscia con caricatore o serbatoi fissi di capacità superiore a 5 cartucce. Tali armi in giacenza in armeria avente caricatore o serbatoio di capacità superiore, possono essere vendute esclusivamente se dotate di caricatore o serbatoio limitato per contenere un massimo di 5 cartucce. I detentori di armi lunghe da caccia non classificate sportive acquisite prima del 5 novembre 2015 possono utilizzare in tali armi, caricatori di capacità superiore a 5 cartucce (caricatori soggetti all’obbligo di denuncia). Dal 05 novembre 2015 i detentori delle armi comuni lunghe non classificate sportive potranno cederle solo se con il caricatore/serbatoio conformato a capacità non superiore a 5 cartucce.
ARMI ANTICHE: sia lunghe che corte le armi antiche non sono soggette all’obbligo di conformazione dei caricatori e/o serbatoi
REPLICHE DI ARMI ANTICHE: tali armi possono essere cedute dopo il 5 novembre 2015 solo a condizione che il caricatore amovibile o il serbatoio fisso non possa contenere più di 10 cartucce.
ARMI LUNGHE DEMILITARIZZATE (non classificate sportive): tali armi non possono essere cedute dotate di caricatori di capacità superiore a 5 cartucce anche se acquisite prima del 5 novembre 2015. Per le armi lunghe demilitarizzate classificate sportive vigono le stesse prescrizioni previste per le armi lunghe sportive.
Assoarmieri