SERBATOI: i serbatoi fissi inamovibili di capacità superiore a 5 cartucce di armi lunghe qualificate da tiro per uso sportivo ex legge 85/1986, siano essi a canna liscia o rigata, essendo parte integrale dell’arma stessa, non devono essere denunciati separatamente.
PIASTRINE: le piastrine sono manufatti tecnologicamente diversi da un caricatore (non funzionano se non inserite nel serbatoio inamovibile e quindi sono assimilabili ad una minuteria del serbatoio stesso, ovvero a sistema per il rapido riempimento di caricatore/serbatoio). Le piastrine non sono pertanto soggette a quanto stabilito dalla Legge 43/2015. Per massima cautela è consigliabile vendere ed impiegare armi con serbatoi tipo Mannlicher (fucili Carcano, Steyr-Mannlicher, Garand, etc..) munite di piastrine con capacità ridotta a cinque colpi.
ARMI CORTE “SPORTIVE” (pistole qualificate da tiro per uso sportivo anche a gas o aria compressa ex legge 85/1986): possono essere dotate di caricatore superiore a 15 cartucce (se previsto dalla scheda di classificazione). In questo caso, dal 5 novembre 2015 il possesso di caricatori destinati a tali armi di capacità superiore a 15 cartucce, anche quello di servizio deve essere denunciato dal detentore. Per l’acquisizione/vendita di essi non sussiste l’obbligo di annotazione nel registro delle operazioni giornaliere da parte dell’armiere;