CARICATORI: se di capacità superiore a 5 cartucce per le armi lunghe e 15 per le armi corte, se previsti per armi ad uso sportivo, antiche e repliche di armi antiche, sono vendibili senza obbligo di annotazione nel registro delle operazioni giornaliere da parte dell’armiere ma devono essere denunciati dal detentore. Il detentore può utilizzare tali caricatori nelle armi sportive o nelle armi comuni non conformate al limite di colpi acquisite prima del 5 novembre 2015. Ciò vale anche per i caricatori destinati alle armi sportive a gas o aria compressa di capacità superiore a 5 pallini per le armi lunghe e 15 per le armi corte. Per massima cautela si suggerisce invece di non utilizzare tali caricatori in armi conformate nel numero di colpi. Si sconsiglia vivamente la vendita di caricatori con capacità superiore a 5 cartucce per le armi lunghe, 15 per le armi corte e 10 per le repliche di armi antiche.
SERBATOI: i serbatoi fissi inamovibili di capacità superiore a 5 cartucce di armi lunghe qualificate da tiro per uso sportivo ex legge 85/1986, siano essi a canna liscia o rigata, essendo parte integrale dell’arma stessa, non devono essere denunciati separatamente.
PIASTRINE: le piastrine sono manufatti tecnologicamente diversi da un caricatore (non funzionano se non inserite nel serbatoio inamovibile e quindi sono assimilabili ad una minuteria del serbatoio stesso, ovvero a sistema per il rapido riempimento di caricatore/serbatoio). Le piastrine non sono pertanto soggette a quanto stabilito dalla Legge 43/2015. Per massima cautela è consigliabile vendere ed impiegare armi con serbatoi tipo Mannlicher (fucili Carcano, Steyr-Mannlicher, Garand, etc..) munite di piastrine con capacità ridotta a cinque colpi.
ARMI CORTE “SPORTIVE” (pistole qualificate da tiro per uso sportivo anche a gas o aria compressa ex legge 85/1986): possono essere dotate di caricatore superiore a 15 cartucce (se previsto dalla scheda di classificazione). In questo caso, dal 5 novembre 2015 il possesso di caricatori destinati a tali armi di capacità superiore a 15 cartucce, anche quello di servizio deve essere denunciato dal detentore. Per l’acquisizione/vendita di essi non sussiste l’obbligo di annotazione nel registro delle operazioni giornaliere da parte dell’armiere;