Le scriventi Associazioni prendono atto che la bozza di calendario venatorio trasmessa dalla Regione Campania allโISPRA, eccezion fatta per la preapertura e per quantโaltro qui di seguito si andrร ad indicare, ha accolto, favorevolmente, una parte delle richieste ed osservazioni mosse con lo scritto depositato in occasione della precedente seduta del CTFVR, tenutasi in data 29.03.2021;
osservano che le scelte operate dalla Regione Campania, per quanto concerne le specie cacciabili ed i tempi di prelievo, recepiscono, anche se, per alcuni versi, ancora in maniera eccessivamente restrittiva, quanto previsto dalla vigente legislazione in materia venatoria, dalla relativa elaborazione giurisprudenziale, nonchรฉ, e soprattutto, dai piรน accreditati studi scientifici, sia nazionali che internazionali, come da documento allegato alla presente nota;
non possono, nel contempo, esimersi, dallo stigmatizzare, nuovamente, lโinopinato diniego opposto alla possibilitร di esercitare attivitร venatoria in periodo di preapertura, in evidente assenza di qualsivoglia motivazione ostativa. Purtroppo, questa Amministrazione persevera nellโevidente, quanto manifestamente errata, volontร di ignorare anche le scelte in materia venatoria operate dalle altre Regioni che, acquisito il previsto parere dallโISPRA, hanno, comunque, previsto la caccia in preapertura, cosรฌ varando un calendario non dissimile dalla proposta avanzata dalle scriventi Associazioni;
si insiste, pertanto, per lโaccoglimento delle seguenti proposte / richieste giร avanzate e non recepite da codesta Amministrazione Regionale:
PREAPERTURA
Considerato che, relativamente allโanno 2020, la terza domenica di settembre che, ai sensi dellโart. 18 L. 157/92, segna lโapertura generale della stagione venatoria, ricade al giorno 19, si reputa opportuno concedere n. 5 (cinque) giornate in preapertura.
Nei giorni 1, 4 e 5 settembre 2021 รจ consentito lโesercizio venatorio, soltanto da appostamento, alla specie tortora (Streptopelia turtur),
Sul punto, si osserva che la Commissione Europea, nel corso del processo di Gestione Adattativa del Prelievo di Tortora nel recente Workshop riguardante la popolazione dellโEuropa centro-orientale, in cui sono inserite la maggior parte delle regioni italiane, Campania inclusa, ha stabilito che รจ accettabile il prelievo della specie purchรฉ:
* Gli Stati membri dove la specie รจ cacciabile devono assicurare una riduzione del 50% dei prelievi rispetto a quarto dichiarato nelle precedenti stagioni;
* Gli Stati membri devono assicurare un monitoraggio veloce del prelievo e rendicontare entro i primi mesi del 2022 il numero di tortore abbattute nella stagione di caccia 2021;
* Gli Stati membri devono dichiarare la tipologia degli interventi posti in essere al fine di garantire la riduzione del prelievo;
* Gli Stati membri devono dichiarare le iniziative in atto per il miglioramento dellโhabitat e quelle di futura implementazione.
A tal fine รจ stato predisposto un questionario cui il Ministero della Transizione Ecologica dovrร rispondere entro 1โ11 giugno. Diversamente da quanto sostenuto dallโISPRA, il Piano dโAzione Internazionale รจ giร stato approvato sin dallโanno 2018, mentre quello in fase di conclusione รจ il Piano Adattativo del Prelievo della Tortora, che ha stabilito quanto sopra riportato. Delle due lโuna, o lโISPRA non รจ a conoscenza di quanto avvenuto, oppure deve ritenersi che il Ministero della Transizione Ecologica abbia omesso di informare, correttamente ed esaustivamente, il proprio ente tecnico.
La Regione Campania trovasi nelle condizioni di adempiere a quanto richiesto poichรฉ ha fornito, con costanza e precisione, i dati dei prelievi effettuati in tutte le stagioni, compresa quella 2019/20. Quindi, attraverso una mera riduzione dei capi abbattibili, giร deliberata dalla Commissione Ambiente della Conferenza Stato Regioni in 15 capi annuali, oppure la concessione di solo 2 giornate con 5 capi al giorno (quindi totale di 10), si ottiene una riduzione del 50% del prelievo giร autorizzato, che negli anni scorsi ascendeva a 20 capi.
Appare, quindi, necessario che la Regione Campania contatti, immediatamente, il MITE per la compilazione del questionario, almeno per quanto di sua competenza, adempiendo, nseguentemente, alla richiesta della Commissione. Qualora il MITE non intenda procedere, la Regione Campania potrร compilare, autonomamente, il questionario ed inviarlo alla Commissione, sopperendo, cosรฌ, allโinadempimento del Ministero.
In definitiva, e con ogni evidenza, non sussiste alcuna valida ragione ostativa alla concessione di giornate di preapertura alla specie, atteso che:
* La Commissione Europea non vieta la preapertura alla tortora, considerandola, a tutti gli effetti, quale specie cacciabile, a seguito degli adempimenti sopra descritti;
* La Regione Campania ha, regolarmente, comunicato i dati sui prelievi a ISPRA.
Nei giorni 1, 4, 5, 8 e 12 settembre 2021 รจ consentito lโesercizio venatorio, soltanto da appostamento, alle specie colombaccio (Columba palumbus).
APERTURA
๏ท Specie cacciabili dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022: volpe (Vulpes vulpes), per tale specie la caccia deve essere effettuata con le seguenti modalitร :
1. dal 2 ottobre al 30 dicembre 2021 con e senza lโausilio del cane da seguita ed anche in battuta;
2. dal 19 al 30 settembre 2021, nonchรฉ dallโ1 al 31 gennaio 2022, anche con lโausilio del cane da seguita ed in battuta, esclusivamente in zone diverse da quelle vocate per la caccia al cinghiale
๏ท Specie cacciabili dal 02 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022: beccaccia (Scolopax rusticola), con la limitazione dellโorario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00, nonchรฉ, del prelievo, nel periodo 20.01.2022 al 31.01.2022, di un solo capo al giorno;
๏ท Specie cacciabili dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022: beccaccino (Gallinago gallinago) e frullino (Lymnocryptes minimus), esclusivamente in caccia vagante;
INDICAZIONI RELATIVE ALLE AREE โNATURA 2000โ
Nei Siti di Interesse comunitario, nei proposti Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di Protezione Speciale dellโintero territorio regionale รจ consentito praticare attivitร venatoria nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dalla Commissione VIA-VAS nella Valutazione di Incidenza dei precedenti Calendari venatori, e nella Valutazione Ambientale Strategica โ Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Campania 2013-2023, nonchรฉ di quanto stabilito al successivo paragrafo โDivieti in Aree Natura 2000โ.
I periodi di caccia e le specie cacciabili nelle aree pSIC, SIC e ZPS sono i seguenti:
๏ท dal 19 settembre al 31 ottobre 2021: tortora;
๏ท dal 19 settembre al 18 novembre 2021: quaglia;
๏ท dal 02 ottobre 2021 al 29 novembre 2021: starna (solo se รจ presente nei piani di prelievo annuali proposti dagli ATC), coniglio selvatico;
๏ท dal 02 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021: allodola, merlo, fagiano (per tale specie la caccia nel mese di dicembre รจ possibile solo in presenza di un piano di prelievo annuale dellโA.T.C.), cinghiale, volpe e lepre (per tale specie la caccia รจ interdetta se รจ documentata la presenza di lepre italica);
๏ท dal 19 settembre 2021 al 23 gennaio 2022: volpe
๏ท dal 02 ottobre 2021 al 23 gennaio 2022: beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e colombaccio;
๏ท dal 19 settembre 2021 al 23 gennaio 2022: alzavola, canapiglia, folaga, fischione, gallinella dโacqua, germano reale, marzaiola, mestolone, pavoncella e colombaccio; per beccaccino e frullino esclusivamente in caccia vagante;
๏ท dal 02 ottobre 2021 al 10 febbraio 2021 (in applicazione dellโart.18 comma 2 della L. 157/1992): gazza e cornacchia grigia (dal 1 gennaio al 10 febbraio 2020, solo da appostamento temporaneo).
ELIMINAZIONE del disposto silenzio venatorio nella giornata del lunedรฌ.
UTILIZZAZIONE ED ADDESTRAMENTO CANI
Lโaddestramento e lโallenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita, รจ disciplinato dagli artt. 14, 22 comma 1 e 24 comma 5, della L. R. 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i. e, nelle parti non contrastanti con tale Legge, dal Regolamento โNuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento emanato con D.P.G.R. n. 627 del 22 settembre 2003.
Gli uffici competenti per territorio, avvalendosi del supporto dellโATC di competenza e dei censori, provvedono a verificare lโassenza di esemplari di fauna selvatica terricola in fase di nidificazione o di dipendenza della prole dai genitori, e con proprio provvedimento autorizzano le attivitร di addestramento/allenamento dei cani da ferma, da cerca e da seguita a partire dal 05 agosto 2021.
Tali attivitร sono consentite nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per lโattivitร venatoria, esclusi i giorni di martedรฌ e venerdรฌ e nel periodo compreso dal 05 agosto al 18 settembre 2021, tranne i giorni in cui รจ consentita attivitร venatoria in pre apertura.
BOSSOLI
I bossoli delle cartucce devono essere sempre recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 โ comma 3-legge 157/92). In caso di esercizio dellโattivitร venatoria da appostamento temporaneo, lโobbligo di recupero dei bossoli sorge nel momento in cui si abbandona lโappostamento stesso. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista allโart. 32 comma 1 lettera f) della L. R. 26/2012 e s.m.i.
* * * * *
Nellโinvitare codesta Amministrazione Regionale a voler adeguatamente motivare le restrizioni proposte relativamente al periodo di caccia di numerose specie, si ribadisce che quanto osservato dalle scriventi Associazioni trae origine da dati scientifici, normativi e regolamentari, piรน volte portati allโattenzione di codesto Ente.
Si ribadisce che la necessitร di osservare le propalazioni provenienti dallโISPRA, costantemente ripetuta nel corso degli anni da codesto Ente, tenuto conto che la giurisprudenza amministrativa ritiene che โil parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio puรฒ essere disatteso dallโAmministrazione regionale, la quale ha, perรฒ, lโonere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere valutazioni, che lโhanno portata a disattendere il parereโ (per tutte, TAR Lazio โ Roma โ sent. 2443/2011)โ, trova un limite, insuperabile, proprio nella documentazione richiamata dalle scriventi Associazioni.
Orbene, le richieste avanzate con il presente atto appaiono pertinenti, accoglibili e legittime, proprio perchรฉ suffragate da studi scientifici condotti da organismi accreditati a livello europeo, nonchรฉ dalle medesime associazioni ambientaliste (tra tutti lo studio della LIPU sulla specie quaglia, laddove questโultima non viene annoverata tra le specie in sofferenza), di guisa che connotata da assoluta approssimazione appare lโoperato della Regione Campania allorquando ritiene di doversi adeguare, acriticamente, quanto tautologicamente, alle prescrizioni impartite dallโISPRA, il cui parere, si ricorda, non รจ vincolante. Non va sottaciuto, ancora, come le ultime e ben note vicende in tema di revisione dei key concepts hanno gravemente scemato lโaurea di infallibilitร che, nel corso degli anni, era stata attribuita allโISPRA.
Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa, in particolare TAR Marche sentenza n. 496/2020, con riferimento ad un parere reso dallโISPRA del tutto sovrapponibile a quello relativo alla Regione Campania, ha cosรฌ statuito:
<<lโodierno Collegio non puรฒ che richiamare quanto statuito al riguardo dal Tribunale nella sentenza n. 271/2017, ossia che โโฆ la classificazione SPEC delle specie cacciabili non assume valenza condizionante rispetto al prelievo venatorio, e questo nรฉ in assoluto, nรฉ con riguardo alla stessa valenza della suddetta classificazione. Si deve infatti condividere lโargomento della Regione e di Federcaccia secondo cui esistono studi piรน aggiornati in materia, che costituiscono fra lโaltro la base scientifica su cui le Istituzioni comunitarie fondano la propria azione negli ultimi anni. Il riferimento va al โRapporto sullo stato di conservazione delle specieโ, adottato nel 2014 ai sensi dellโart. 12 della direttiva โUccelliโ e alla โRed List of European Birdsโ del 2015. Ciรฒ comporta che lโassenza di un generale divieto di cacciabilitร delle specie ricomprese nella lista SPEC di fatto ne ammette lโinserimento nel calendario venatorio regionale (โฆ). Dโaltra parte, si deve sottolineare il fatto che i paragrafi 2.4.24. e 2.4.25. della Guida interpretativa della direttiva โUccelliโ riportati a pagina 10 del ricorso non contengono alcun espresso richiamo alla classificazione SPEC, alla quale non puรฒ dunque essere attribuito il carattere di parametro vincolante che pretendono di assegnarle le ricorrenti. Da ultimo va segnalato che lo stesso ISPRA, come dimostra la nota datata 17 gennaio 2017 (โฆ), condivide uno degli argomenti principali su cui negli ultimi anni si รจ fondata la Regione Marche nella predisposizione degli atti di regolamentazione del settore, ossia che uno studio serio ed aggiornato dello stato di conservazione delle specie deve essere implementato a livello sovranazionale o, quantomeno, a livello delle diverse macro-zone omogenee in cui รจ suddiviso il territorio dellโUnione Europea. Questo perchรฉ i fenomeni migratori non sono racchiudibili rigidamente entro i confini nazionali dei singoli Stati e dunque anche la disciplina generale di riferimento (ossia le direttive comunitarie) deve essere elaborata alla luce di un quadro organicoโฆ>>
Ad ancora, la medesima sentenza, dopo aver preso a disamina tutte le specie inserite nel calendario venatorio, stigmatizza quanto dedotto, in termini immotivatamente restrittivi, dallโISPRA, rilevando, altresรฌ, come lo stesso Ente avesse travalicato il confine dei suoi compiti istituzionali: โPassando ora ad esaminare nel dettaglio il parere dellโI.S.P.R.A. (il quale, come รจ noto, puรฒ essere motivatamente disatteso dalla Regione), esso contiene una serie di rilievi che perรฒ in alcuni casi appaiono esorbitanti rispetto alle competenze dellโIstitutoโ.
Da ultimo avuto riguardo al parere dellโISPRA nella parte in cui, richiamando la nota del Ministero dellโAmbiente e del Territorio e del Mare prot.nยฐ003969 del 28 maggio 2020, chiede la sospensione della caccia alla Pavoncella ed al Moriglione, si rimanda alla recentissima sentenza sempre del TAR Marche nยฐ451/2021 pubblicata il 29.05.2021 โ che per completezza espositiva si allega alla presente โ nella quale oltre ad affermare la cacciabilitร della Pavoncella statuisce: A) le modifiche dellโAccordo AEWA del 2018 non sono state ancora recepite nรฉ a livello comunitario nรฉ a livello nazionale; B) il principio di precauzione, proprio perchรฉ principio e non disposizione di legge, deve essere di volta in volta riempito di contenuto dalla singola Regione e il Giudice non puรฒ farne applicazione generica bensรฌ รจ chiamato a deliberare in merito allโadeguatezza della motivazione che ha suffragato le scelte di calendarizzazione dellโattivitร venatoria; C) lo Sato Italiano con la Legge 66/2006 ha ratificato lโAccordo AEWA originario ma non anche in automatico le sue eventuali modifiche che devono essere specificatamente recepite di volta in volta secondo il meccanismo di cuiallโart.18 comma 3, Legge 157/1992 che non puรฒ a seconda delle convenienze ministeriali una volta essere assunto come norma attuale e unโaltra volta bollato invece, contraddittoriamente, come norma ormai superata; D) tale meccanismo di recepimento delle modifiche delle direttive comunitarie rimette la relativa competenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e non a iniziative autonome del Ministero dellโAmbiente (oggi della Transizione Ecologica) sicchรฉ non รจ dato alla Regione decidere autonomamente di modificare per di piรน mediante un mero atto amministrativo, quale il Calendario venatorio, lโelenco delle specie cacciabili individuate dallโart.18 comma 1 Legge 157/1992; E) nella predisposizione dei calendari venatori debbano prevalere i piรน recenti dati scientifici โ giacchรฉ risponde alle piรน elementari regole del procedimento amministrativo far precedere lโadozione del provvedimento terminale (il calendario venatorio) allโesito di unโistruttoria puntuale e riferita ai piรน aggiornati e disponibili studi; F) i ricorsi che annualmente vengono proposti avverso i Calendari venatori non possono limitarsi a ripetere gli argomenti critici eventualmente esposti dallโISPRA nel suo parere obbligatorio ma non vincolante, giacchรฉ anche in materia di caccia, operano processualmente i consueti canoni di ripartizioni dellโonere della prova per cui incombe sulle associazioni ambientalistiche ricorrenti fornire dati scientifici aggiornati, idonei a mettere in discussione quelli sui quali si รจ basata la Regione.
Si insiste, con riferimento al calendario venatorio relativo allโannata 2021/2022, per lโaccoglimento delle proposte avanzate dalle scriventi Associazioni Venatorie ed Agricole, suffragate da inoppugnabili dati scientifici nonchรฉ da recente giurisprudenza di merito, che, di contro e con ogni evidenza, non caratterizzano i provvedimenti che intende adottare la Regione Campania.