Piena legittimità
Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha respinto in sede cautelare l’istanza delle Associazioni animaliste per la sospensione degli effetti della sentenza con la quale, a ottobre scorso, il TAR Lombardia aveva affermato la piena legittimità del calendario venatorio lombardo 2024/25. Pertanto, la stagione venatoria continua a svolgersi regolarmente fino a conclusione secondo modalità e tempistiche indicate dal calendario stesso. La pronuncia è molto significativa per aver riconosciuto alle Regioni la possibilità di discostarsi dai Key Concepts (KC) in quanto essi hanno una “valenza statistica di tipo probabilistico prudenziale, suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche riproduttive diverse”.
Base statistica
Il Consiglio di Stato ha poi evidenziato come la metodologia italiana, adottata da ISPRA, per la determinazione della migrazione, non è quella su base statistica, per la quale viene considerata «in migrazione» una specie quando la maggior parte o la media della popolazione si «mette in migrazione», come fanno le nazioni limitrofe alla nostra, ma quella su «base cautelativa precauzionale» che considera la specie in migrazione quando per questa si individuano «i movimenti più precoci sul territorio». Invero, occorre precisare che i KC italiani, non hanno preso a riferimento come data di inizio della migrazione prenuziale il momento in cui gli spostamenti migratori interessano una frazione consistente delle popolazioni presenti nel Paese; i dati degli altri Stati muovono invece dalla distinzione fra movimenti erratici invernali, non migratori e il vero inizio della migrazione prenuziale, questo anche segnalato dalla Commissione Europea.
Linee guida europee
Il Consiglio di Stato ha, altresì, affermato che la motivazione con cui Regione Lombardia si è discostata dal parere di ISPRA risulta supportata da una istruttoria “appropriata e completa in relazione alle diverse valutazioni dei diversi organi istituzionali e alle linee guida europee”. Si tratta di un’importante decisione che, unitamente alla sentenza del TAR di ottobre che sottolineava come “l’attività venatoria è praticamente coeva alla storia umana” diventano un caposaldo per la stesura dei futuri calendari venatori e la loro valenza. Vogliamo ancora ricordare come il TAR abbia riconosciuto il valore della caccia e delle sue attività, che “sebbene abbiano perso ormai il loro carattere originario di prevalente, se non addirittura esclusiva, fonte di sostentamento delle comunità, rappresentano parimenti una parte della tradizione sociale e culturale italiana, senza contare che la caccia persegue oggi una finalità non solo ricreativa ma anche di misura di conservazione del patrimonio animale.
Stato di conservazione
Si pensi all’abbattimento selettivo di specie reputate eccessivamente invasive oppure all’abbattimento per limitare la diffusione di gravi patologie quali la peste suina africana”. É stato premiato lo sforzo compiuto dalla Regione nella raccolta di dati scientifici affidabili e aggiornati in ordine alle dinamiche della migrazione e allo stato di conservazione delle varie specie, nonché il supporto che alcune associazioni venatorie (l’ANUU con l’avvocato Pietro Balletti), hanno offerto ai legali regionali, al fine di ottenere questi risultati. Si tratta davvero di un ottimo esito che deve essere di sprone per la Regione per approvare il calendario della prossima stagione il prima possibile (le procedure sono già state avviate da metà novembre, NdR), in modo da dimostrare ancora una volta il vero valore dell’attività venatoria e di consentire la difesa innanzi ai giudici, riducendo al minimo la possibilità di sospensioni dell’ultimo minuto, a ridosso dell’apertura. Si spera altresì che la politica italiana vorrà finalmente valorizzare l’attività venatoria come avviene nel resto d’Europa (fonte: ANUUMigratoristi).