Composizione degli Ambiti Territoriali
Relativamente all’ultima vicenda riguardante la corretta composizione degli ATC RC1 e RC2, vi è una presa di posizione da parte di Anuu Migratoristi, Arcicaccia, Enalcaccia e EPS, riguardo la disinformazione veicolata attraverso un comunicato stampa fatto circolare da Federcaccia, con il quale utilizzando un linguaggio equivoco, mistifica e omette gli eventi per come svoltisi. Da 20 anni a questa parte, gli ATC RC1 e RC2 hanno avuto in seno ai comitati di gestione un membro rappresentante di ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale e presente in forma organizzata sul territorio. Nel 2014 veniva aggiunto il comma sei bis all’ art. 13 della L.R. 9 /1996, che si occupa della composizione dei comitati di gestione. Tale modifica, equivoca e incline a diverse interpretazioni, facendo un generico riferimento alla “rappresentatività” delle associazioni venatorie come criterio per l’assegnazione dei posti disponibili in seno ai comitati di gestione ATC.
Le accuse a Federcaccia
Seppur il predetto comma 6 bis della L.R 9/1996 sia in vigore dal 2014, nessuna associazione venatoria avente diritto si è mai resa lecita di “forzare la mano”, inviando, alla Provincia prima, e alla Città Metropolitana poi, più di un nominativo da inserire negli ATC RC1 e RC2; ciò nel pieno rispetto della libertà associativa, della rappresentanza di tutti i cacciatori e di tutte le associazioni venatorie riconosciute, affinché ciascuna avesse l’opportunità di avere un proprio rappresentante nei Comitati di gestione. Nel 2023, Federcaccia, in barba alla spirito di rappresentanza del mondo venatorio nella sua interezza, ha inviato alla Città Metropolitana (che accetta e nomina senza battere ciglio), non uno ma ben quattro nominativi sui 6 posti disponibili da inserire nei comitati di gestione ATC RC1 e RC 2, forse in forza dell’equivoca interpretazione del comma 6 bis della L.R. 9/1996, escludendo così di fatto i quattro componenti delle altre Associazioni venatorie aventi diritto.
Ricorso al TAR
Di fronte a tale oscenità, le Associazioni venatorie escluse hanno promosso ricorso al TAR avverso il decreto di nomina e innanzi all’ organo di giustizia amministrativa si sono quindi costituite:
– la Città Metropolitana;
– Enalcaccia, che, pur beneficiaria di nomina, nel proprio atto di costituzione ha sposato le tesi delle ricorrenti Arci Caccia e Anuu Migratoristi;
ed infine, Federcaccia che, a sostegno della Città Metropolitana, è intervenuta ad opponendum per tutelare il proprio chiaro interesse “di partito” ( mantenere le nomine ricevute 4 su 6 posti disponibili).
Nuove nomine degli ATC
Il Tar, in sede cautelare, ha rigettato le istanze di Federcaccia e della Città Metropolitana, accogliendo la domanda cautelare delle ricorrenti, sospendendo il provvedimento e ordinando alla città Metropolitana di procedere nuovamente alle nomine degli ATC RC 1 e RC2 entro trenta giorni sempre sulla base dei dati istruttori già in suo possesso, rispettando la rappresentatività espressa dalle associazioni non solo in via formale ( quindi non considerando il solo dato aritmetico del numero degli associati) ma anche in via sostanziale. Un invito cioè al rispetto del principio pluralistico! C’è da sottolineare che oggettivamente Federcaccia, nonostante i trionfalistici e poco precisi comunicati di questi giorni, è rimasta inerte dinanzi al provvedimento del TAR. Ad appellarlo dinanzi al Consiglio di Stato, invece, è stata la Città Metropolitana, che ha richiesto, dati i tempi ristretti a disposizione (30 giorni per rifare le nomine), che Il Presidente del Consiglio di Stato adottasse inaudita altera parte (senza contraddittorio tra le parti) un provvedimento di sospensione dell’ordinanza cautelare adottato dal TAR. Tale provvedimento è stato concesso in attesa che nella prossima udienza del 11 gennaio 2024 sia il Collegio del medesimo Consiglio di Stato a pronunciarsi, questa volta in contraddittorio tra tutte le parti coinvolte, sull’ ordinanza cautelare del TAR, confermandola o privandola di effetti.
L’interesse di tutti i cacciatori
Inoltre è da evidenziare che l’impugnazione spiegata dalla Città Metropolitana riguarda solo la fase ed il provvedimento cautelare, e che il giudizio incardinato dinanzi al TAR procederà -con prossima udienza il 12.06.24, per l’esame del merito con passo spedito, a prescindere dalla decisione che il Consiglio di Stato a Gennaio prenderà sull’ ordinanza cautelare del TAR, per sua natura provvedimento temporaneo, in attesa della decisione sul merito del ricorso. QUESTI SONO I FATTI E QUESTI SONO I COMPORTAMENTI DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE COINVOLTE! ANUU MIGRATORISTI, ARCICACCIA, ENALCACCIA, ENTE PRODUZIONE SELVAGGINA, continueranno a battersi per l’interesse di tutti i cacciatori, con intenti di unità e condivisione, per il bene di tutto il mondo venatorio. Tanto dovevamo ai cacciatori tutti e ai nostri associati (ANUU Migratoristi- Bruno Zema ARCI CACCIA – Andrea De Nisi ENALCACCIA – Pasquale Loria EPS- Serafino Nero).