Chiarezza dal Ministero dell’Interno sull’interpretazione del DM 9 agosto 2011 in merito alla detenzione da parte degli esercizi di minuta vendita di inneschi e bossoli innescati.
Con un proprio comunicato agli organi di stampa di settore il direttore dell’ANPAM, Mauro Silvis, rende noto il contenuto della risposta da parte del Ministero dell’Interno al quesito posto dagli sul recente DM 9/8/2011 per quanto concerne la corretta interpretazione dello stesso nella parte riguardante i limiti alla detenzione da parte degli esercizi di minuta vendita di inneschi e bossoli innescati disciplinato nel comma 2 dell’art. 1 del Capo VI dell’Allegato B al Regolamento TULPS, come modificato dal DM 9 agosto 2011.
Si legge nel comunicato dell’ANPAM: “Come ricorderete, il DM 9/8/2011 ha stabilito dei limiti non del tutto chiari alla detenzione da parte degli esercizi di minuta vendita di inneschi e bossoli innescati.
L’ANPAM ha ottenuto che le norme siano correttamente interpretate in modo che il limite di 25.000 inneschi e 50.000 bossoli innescati si riferisca esclusivamente ai locali aperti al pubblico degli esercizi di minuta vendita.
Riteniamo che tale precisazione sia utile per gli operatori che potranno continuare ad inviare e ricevere tali tipologie di prodotti senza limitazioni, tenendo in considerazione le consuete prescrizioni sulle caratteristiche dei locali, i criteri di compatibilità fra prodotti esplodenti ed i criteri di stivaggio.”
Con i migliori saluti,
Mauro Silvis
Direttore ANPAM – CNCN C/O CONFINDUSTRIA