ANPAM (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili), Assoarmieri e CONARMI hanno pubblicato una norma congiunta e chiarificatrice dopo la pubblicazione recente della circolare del Ministero dell’Interno sul rilascio del porto d’armi per chi ha precedenti penali. La circolare è datata 31 agosto e le tre associazioni hanno ricordato quanto sia importante la determinazione dei requisiti di cui devono essere in possesso i titolari del porto d’armi. Disporre di un’arma, infatti, richiede l’assenza di abusi per quel che riguarda il loro impiego.
La nota ha sottolineato come la disamina sia stata approfondita e puntuale, oltre che comprensiva delle criticità emerse negli anni per il rilascio e la revoca del documento. La lettura della circolare non è comunque semplice. Le sigle del settore armiero hanno spiegato gli aspetti principali. In particolare, il rilascio verrà rifiutato a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni, in seguito a un delitto non colposo (senza riabilitazione).
Lo stesso discoro vale per la condanna in seguito a delitti non colposi (furti, rapine, estorsioni, sequestri di persone a scopo di rapina), come anche per le condanne a pene restrittive della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità. Inoltre, nell’elenco vanno incluse condanne per diserzione in tempo di guerra e le misure di prevenzione personale.
I reati indicati al primo comma dell’articolo 43 del TULPS non avranno come conseguenza il rifiuto automatico della licenza in caso di condanne diverse dalla reclusione e in presenza di tenuità del fatto. L’ultimo aspetto chiarito dalle tre associazioni è quello delle licenze rilasciate in difformità dalle indicazioni della circolare: l’Autorità Centrale raccomanda la valutazione della legittimità e agire nel caso dell’esercizio dei poteri di autotutela in base alla legge sul procedimento amministrativo.