Da lì, in fase di ricorso e grazie al supporto dell’assistenza tecnico-legislativa dell’associazione, la regione era giunta, in fase di archiviazione del verbale, a motivare la causa del rigetto dello stesso citando l’art.8 comma 9 bis della legge 3/94; tale articolo prevede difatti che l’annotazione del capo di selvaggina abbattuta, sia essa migratoria o stanziale, debba essere infatti fatto, solo al momento dell’effettuato accertamento, rendendo in tal modo nulla la contestazione fatta al cacciatore. Grazie anche all’impegno della CCT e con il supporto di alcuni consiglieri regionali, si è giunti così alla presentazione della delibera 375 dell’11 gennaio 2018, poi approvata in via definitiva dal consiglio regionale il 14 di Aprile, che prevede che tale disposizione debba essere messa in atto durante i controlli che vengono effettuati sul territorio.
Tra le premesse della delibera, oltre alla modifica all’articolo 8 stesso con l’inserimento del comma 9 che si era resa necessaria in quanto, lo stesso nel quadro generale, risultasse di difficile interpretazione, veniva citato il punto 5 della l.r.37 che afferma che: “l’annotazione deve avvenire subito dopo l’abbattimento accertato, ovvero nel momento in cui il cacciatore verifica personalmente l’effettivo abbattimento del capo”. Tali disposizioni, di assoluto valore, riaffermano pertanto la certezza del diritto per tutti i cacciatori toscani.
La forza di una voce unitaria consente, senza ombra di dubbio, di farsi valere anche nei confronti di chi a prescindere osteggia l’attività venatoria in maniera deliberata e strumentale, andando a ledere i diritti di tutti i cacciatori. A partire da questa preapertura ci aspettiamo quindi un adeguamento in termini di controllo ad opera di tutto il personale adibito preposto, la CCT si rende inoltre sempre disponibile ad assistere quei cacciatori che, in caso contrario, si vedessero contestate presunte scorrettezze pur avendo proceduto all’ annotazione dopo l’effettuato accertamento.