L’Ufficio Tecnico Legislativo Fauna Selvatica di ANLC pubblica una relazione tecnica riguardante la possibile estendere del prelievo in deroga alle specie Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia.
Relazione tecnica: Studio di fattibilità sulla possibilità di estendere l’uso della Deroga per lettera A alle specie CORNACCHIA GRIGIA (Corvus corone cornix), GAZZA (Pica pica) e GHIANDAIA (Garrulus glandarius) come previsto dalle normative vigenti.
Dall’analisi del Rapporto sull’utilizzo delle Deroghe ai sensi dell’art.9 della Direttiva 79/409/CEE sulla Conservazione degli Uccelli Selvatici si ritiene di dover comunicare alle Amministrazioni Locali la possibilità di poter includere fra le specie oggetto di Deroga secondo la lettera A (danni all’agricoltura, al bestiame e alla pesca) e secondo lettera B (per ragioni sanitarie) le specie elencate come da oggetto della lettera.
Nelle premesse del suddetto “Rapporto Deroghe nella UE 2008”, si ritiene sottolineare come il ricorso al prelievo in Deroga sia particolarmente operato nei confronti di:
The derogations connected with the “prevention of serious damage, in particular to crops, livestock, forests, fisheries and water” (code 30) were issued for species with significant impact, such as Ardea cinerea, Phalacrocorax carbo, Anser anser, Branta leucopsis, Columba palumbus, Streptopelia decaocto and different Corvids selectively eliminated by shooting and scared away, in order to prevent damages in some countries such as Austria, Hungary, Estonia, Latvia, Lithuania, etc.
Le deroghe utilizzate per la “prevenzione di gravi danni, in particolare per colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque “(codice 30) sono stati rilasciati per le specie con impatto significativo, come ad esempio Ardea cinerea, Phalacrocorax carbo, Anser anser, Branta leucopsis, Columba palumbus (Colombaccio), Streptopelia decaocto (Tortora dal Collare) e corvidi diversi selettivo eliminato con la fucilazione e spaventati, al fine di prevenire i danni in alcuni paesi come l’Austria, l’Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, ecc..
Another substantial number of derogations was issued “in the interests of public health and public safety” (code 10). This reason is mainly used by Germany and Hungary to destroy bird nests, mainly of Passer domesticus, Corvus frugilegus, Corvus monedula, Apus apus, Hirundo rustica and Delichon urbica or in Italy to kill Columba livia.
Un altro considerevole numero di deroghe è stata rilasciata “nell’interesse della salute pubblica e la sicurezza pubblica “(codice 10). Questo motivo viene utilizzato principalmente da Germania e Ungheria distruggndoe i nidi degli uccelli, soprattutto di Passer domesticus, (Passero) Corvus frugilegus (Corvo), Corvus monedula (Taccola), Apus apus, Hirundo rustica e Delichon urbica o in Italia per uccidere Columba livia (Piccione Selvatico).
Killing of specimens is mainly applied to prevent serious damage, in particular to crops, livestock, forests, fisheries and water. A great part of the derogations granted for killing all over Europe concerns the so called pest species and, in particular, crow species such as Corvus corone, C. frugilegus, C. monedula, Pica pica and Garrulus glandarius, Turdus ssp., Sturnus vulgaris, Phalacrocorax carbo, Larus ridibundus and L. argentatus.
L’uccisione di alcune specie è applicata principalmente per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, bestiame, ai boschi, alla pesca e acqua. Una gran parte delle deroghe concesse per l’uccisione in tutta Europa riguarda le cosiddette specie infestanti e, in particolare, specie d’aria tale come Corvus corone, C. frugilegus, C. monedula, Pica pica e Garrulus glandarius, Turdus ssp., Sturnus vulgaris, Phalacrocorax carbo, Larus ridibundus e L. argentatus.
Analizzando nello specifico tutti gli Stati Membri. possiamo notare come il ricorso alla deroga per gravi danni all’agricoltura unito a quello per l’interesse della salute pubblica, per le specie Cornacchia, Gazza e Ghiandaia assieme alle specie Taccola, Corvo, Piccione domestico, Tortora dal Collare sia ricorrente in tutta la Comunità Europea.
STATI CHE UTILIZZANO LA DEROGA PER LETTERA A (danni all’agricoltura ecc..)
• AUSTRIA
• BELGIO
• CIPRO
• REPUBBLICA CECA
• ESTONIA
• UNGHERIA
• IRLANDA
• ITALIA (solo Storni)
• PAESI BASSI
• POLONIA
• PORTOGALLO
• SLOVACCHIA
• SPAGNA
• SVEZIA
• REGNO UNITO
STATI CHE UTILIZZANO LA DEROGA PER LETTERA B (per la sicurezza e la salute pubblica)
• BELGIO (Corvidi, Gazza, Ghiandaia e Storno)
• DANIMARCA (Corvidi e Colombaccio)
• FINLANDIA (Corvidi e Passero)
• GERMANIA (Corvidi e Passero)
• UNGHERIA (Corvidi e Passero)
• IRLANDA (Corvidi, Gazza, Storni)
• ITALIA (Piccione domestico e Tortora dal Collare)
• LUSSEMBURGO (Corvidi)
• POLONIA (Corvidi e Storno)
• SLOVACCHIA (Corvidi, Storno, Piccione domestico)
• REGNO UNITO (Storno)
In tutti e due i casi di Deroga è doveroso precisare che ogni Stato Membro è ricorso all’utilizzo delle armi da fuoco per applicare il regime di Deroga. In molti casi, specialmente per la Deroga secondo lettera B la pratica della distruzione dei nidi, che ricordiamo essere fortemente limitata dalla Legge 79/409/CEE è stata affiancata all’utilizzo delle armi da fuoco. In nessun caso la Commissione Europea, come si può leggere nel Rapporto 2008, ha ritenuto di dover intercedere attraverso la messa in mora e/o effettuare un richiamo ufficiale circa l’utilizzo delle armi da fuoco o per la distruzione dei nidi delle specie in oggetto.
L’Associazione scrivente ritiene per tanto necessario, l’attivazione dell’Iter procedurale per la Provincia di Perugia circa la possibilità di effettuare prelievi in deroga della specie Cornacchia Grigia e Gazza per prevenire gravi danni all’agricoltura, come per altro già effettuato per lo Storno, nel periodo compreso tra il 1° Maggio e il 31 Agosto.
Si invita inoltre, a considerare la reale opportunità di aggiungere alle specie sopra menzionate anche le specie Columba Livia (Piccione Domestico) e Streptopelia decaoto (Tortora dal Collare) le quali, al pari di Corvidi e Gazze, provocano numerosi danni all’agricoltura soprattutto nel periodo di semina 1°Febbraio e 31 Maggio.
In alcuni Stati Membri le specie interessate dall’utilizzo della Deroga non erano inseriti negli Allegati che indicano la fauna cacciabile nello stesso Stato. La Commissione Europea tuttavia non ha trasmesso alcuna osservazione in quanto le Deroghe sono strumenti utilizzati in presenza di eventi particolari la cui utilizzazione è motivata e disciplinata da uno specifico protocollo per cui una eventuale richiesta di inclusione di specie oggetto di Deroga quali la Taccola, una specie particolarmente abbondante e in costante aumento, sarebbe possibile.
Poiché nella richiesta di Deroga è obbligo allo Stato Membro di rispettare precisi parametri tra cui i due principali sono la mancanza di soluzioni alternative e l’indicazione di quanti e quali soggetti siano abilitati ad effettuare l’eventuale prelievo in deroga possiamo affermare: La pratica attualmente in vigore nella Provincia di Perugia per il contenimento dei Corvidi attraverso il trappolamento si è dimostrata inefficace al fine di ristabilire il corretto equilibrio faunistico;
Il trappolamento effettuato esclusivamente all’interno degli Istituti di protezione pubblici non consente di fatto la protezione della fauna all’esterno degli Istituti stessi e soprattutto non permette il contenimento dei danni provocati ai terreni agricoli;
La quantità di trappole attive è insufficiente allo scopo prefissato;
Nel periodo di raccolta di frutti pendenti colonie di Corvidi, unite a Storni e Gazze arrechino notevoli danni agli agricoltori;
L’applicazione di cannoncini, o altri elementi di dissuasione si sono rivelati inefficaci o solo temporaneamente efficaci;
Si ritiene che per i motivi sopracitati ci sia la possibilità per effettuare la richiesta di prelievo in Deroga per lettera B vista la mancanza di soluzioni alternative.
Per ottemperare alla necessità di individuare soggetti ben precisi e adeguatamente formati circa l’espletamento della Deroga nei tempi e nei modi consentiti, l’ANLC ritiene che l’uso di cacciatori che già attualmente operano nel territorio sia da ritenersi auspicabile.
Il Club dello Storno è infatti autorizzato ad operare al di fuori del periodo venatorio al contenimento degli Storni nei pressi di frutteti, vigneti e oliveti e ha dimostrato la propria valenza nello svolgere il proprio compito, nonostante le difficoltà incontrate per la mancata utilizzazione di sistemi efficaci per espletare nel migliore dei modi e, quindi, rendere in maniera ancora più efficace la deroga per prevenire danni alle colture agricole.
A riguardo il perpetuarsi del diniego da parte dell’ISPRA dell’utilizzo di qualsiasi sistema attrattivo per il contenimento di specie nocive e dannose per le colture agricole, l’Ufficio Tecnico Legislativo Fauna Selvatica della ANLC ritiene sia doveroso informare le Amministrazioni locali di come questa scelta tecnica da parte dell’ISPRA sia discutibile.
Scopo della deroga per lettera A è di contenere i danni alle colture agricole attraverso l’uso di sistemi anche cruenti quali l’uso di armi da fuoco e di poter abbattere quindi, il maggior numero di fauna nel minor lasso di tempo possibile. Nella direttiva 79/409/CEE non viene menzionato in alcun modo il divieto di utilizzo di attrattivi per il contemimento di specie nocive, altresì nel Rapporto 2008 viene indicato come l’uso annuale della deroga stessa sia sintomo di una scarsa valenza di incidenza sulle popolazioni interessate.
E’ chiaro quindi come la Commissione Europea abbia posto l’interrogativo se le scelte optate in Italia per il contenimento, ad esempio dello Storno, siano da considerarsi efficaci nella ragione delle modalità e del quantitativo di fauna prelevabile stesso.
L’Ufficio Tecnico Legislativo Fauna Selvatica della ANLC ritiene che la necessità di intervenire tempestivamente, laddove gli agricoltori facciano una richiesta di danni, sia da eseguirsi nel miglior modo possibile per prevenire con ogni mezzo previsto dalle vigenti leggi al fine di eliminare nel più breve tempo possibile la causa dei danni. Si ricorda inoltre che il Ministero dell’Ambiente in una circolare affermava che gli stampi in plastica, in quanto oggetti inanimati, non possono essere classificati e considerati richiami.
L’uso di giostre e stampi che riproducono il movimento o l’aspetto delle specie interessate dalla deroga è oltretutto di uso comune in stati quali l’Inghilterra, la Scozia, l’Irlanda e la Francia in particolar modo durante il periodo di maturazione di alcune colture cerealicole e leguminose. Per salvaguardare i raccolti di piselli o colza, ad esempio nel Regno Unito è ammesso il prelievo del Colombaccio anche al di fuori della stagione venatoria grazie all’uso della deroga per lettera A con l’uso del fucile a cui è abbinato l’uso di stamperia o giostre. Per i Corvidi in Francia è ammesso l’uso di giostre o zimbelli vivi.
L’Anlc resta a disposizione per un confronto qualora l’Amministrazione ritenesse necessario approfondire qualsiasi aspetto tecnico-normativo assieme al proprio delegato dell’Ufficio Tecnico Legislativo Fauna Selvatica.
Associazione Nazionale Libera Caccia