Una sentenza molto importante
Con sentenza n. 1520/2022 del 15.09.22, il Tribunale di Udine (Giudice monocratico dott. Daniele Faleschini Barnaba, P.M. dott. Luca Spinazzè) ha mandato assolto A. M. (difensori gli avv. Adriano Garziera e Lino Roetta del Foro di Vicenza), imputato dell’accusa di essersi “impossessato illegalmente di fauna avicola, uccelli e numerosi nidiacei, specie appartenenti alla famiglia dei tordi, al fine di trarne profitto per sé o per altri e comunque destinati a divenire uccelli da richiamo ad uso venatorio…. Con le aggravanti di aver commesso il fatto con mezzi fraudolenti e su beni esposti per necessità alla pubblica fede …. avifauna, patrimonio indisponibile dello Stato, provento del reato di furto aggravato”, in quanto “il fatto non sussiste”. Nello specifico, gli uccelli erano 43 esemplari di tordo sassello (Turdus iliacus), tutti contrassegnati con anelli identificativi di un allevamento autorizzato sito in Montespertoli, rinvenuti l’1 giugno 2020 nel corso di una perquisizione da parte del Nucleo Investigativo dei Carabinieri Forestali di Pistoia all’interno dell’allevamento in provincia di Udine, regolarmente autorizzato ai fini amatoriali e del quale lo stesso imputato è titolare.
Patrimonio indisponibile dello Stato
In buona sostanza, veniva ascritta all’imputato l’accusa di aver prelevato illegalmente in natura i 43 nidiacei di tordo sassello o, in alternativa, l’accusa di acquisto o ricezione dei medesimi con la consapevolezza della loro provenienza illecita, trattandosi di fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato. Venivano sentiti in aula il teste D. B., intestatario dell’allevamento autorizzato sito in Montespertoli, di provenienza dei nidiacei, nonché il dott. Giuseppe Micali, in qualità di consulente tecnico della difesa. In particolare, D. B. dichiarava di aver affidato all’imputato i 43 soggetti per lo svezzamento, in forza di regolare contratto (reperito nel corso della perquisizione), poiché nell’allevamento in Montespertoli D. B. medesimo, senza collaboratori, non era in grado di dispensare le cure adeguate e frequenti richieste dai numerosi pulcini. D. B. aveva anche consegnato a A. M. degli anelli identificativi in eccedenza, nel caso in cui alcuni di quelli alle zampe dei nidiacei si fossero deteriorati e, pertanto, avessero richiesto la sostituzione.
Catture in natura
Decisiva la perizia resa dal consulente tecnico della difesa, le cui osservazioni e argomentazioni rese nel corso della deposizione sono state interamente recepite dal Giudice, secondo il quale i tordi sasselli “assai improbabilmente potevano provenire da catture in natura, trattandosi di specie che si riproduce abitualmente allo stato selvatico nei paesi del Centro e Nord Europa, ove il tordo sassello migra nella stagione primaverile dopo avere svernato nell’Europa meridionale e in altri territori mediterranei; la stagione riproduttiva si svolge da maggio a luglio; l’età dei piccoli sottoposti a sequestro presso l’imputato, pari a 20-30 giorni, rendeva poco verosimile la nascita di essi in natura, considerandosi che la coppia abbisogna di 5-7 giorni per la costruzione del nido, che la deposizione e la cova durano circa due settimane e che i pulcini non possono essere sottratti ai genitori nei primi giorni di vita; inoltre, si devono considerare il tempo occorrente per il trasporto fino in Italia e le difficoltà di mantenere in vita avifauna in così tenera età durante viaggi di lunga durata.” In definitiva, gli elementi indiziari a carico dell’imputato, rimanevano privi di dimostrazione certa, non confortati da dati normativi (in relazione al presunto divieto di cessione di volatili fra allevatori) e non suffragati da sicure evidenze scientifiche. Neppure veniva acquisita prova dell’alterazione o manomissione degli anelli identificativi dei volatili. A. M. veniva così assolto dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste, a norma dell’art. 530, comma 2 del c.p.p. (fonte: ANUU).