La Direttiva 2009/147/CE, tutt’ora in vigore, all’art. 9 comma 1) prevede esplicitamente la facoltà da parte degli Stati membri dell’Unione di applicare il
regime di deroga per le seguenti motivazioni:
a) – nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica;
– nell’interesse della sicurezza aerea;
– per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;
– per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. Va ricordato che la legge statale n. 157/92, tutt’ora in vigore, all’art. 19 bis così recita:
1. Le regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2099/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell’articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge. In attuazione di queste normative comunitarie e nazionali vigenti, alcune regioni d’Italia tra cui le Marche, l’Emilia-Romagna e la Toscana, hanno emanato provvedimenti amministrativi anche per la stagione 2022/2023 che consentono il prelievo in deroga di alcune specie di uccelli quali lo storno, il piccione, la tortora dal collare. Ci chiediamo per quali motivi la Giunta regionale del Veneto non abbia ancora copiato i provvedimenti emanati dalle altre regioni d’Italia e non abbia consentito il prelievo in deroga soprattutto delle specie che producono gravi danni alle colture agricole, all’acquacoltura ed alla pesca, all’ecosistema. La Giunta regionale del Veneto attende forse d’avere suggerimenti da parte della fantomatica “cabina di regia venatoria” che in maniere carbonara viene convocata privatamente con effetti devastanti per il mondo venatorio del Veneto che lo stesso ha dovuto subire anche con l’emanazione del calendario venatorio regionale 2021/2022 e con l’approvazione del famigerato nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022/2027? (fonte: ACR).